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Il volume si concentra sulla disciplina, sia comunitaria che interna, riguardante il rimborso dellIVA.
Espone le modalità di richiesta del credito nelle due fattispecie di rimborso (annuale e infrannuale) e si sofferma sui presupposti che consentono il rimborso dellimposta.
Passa, quindi, alle indicazioni sulla compilazione del modello di dichiarazione IVA e del modello IVA TR.
Un capitolo è dedicato al rimborso dellIVA UE, per tutti quei soggetti italiani che devono farne richiesta in altri Stati membri. Spazio anche per i rimborsi eseguiti in via prioritaria - con elencazione di tutte le casistiche - e degli adempimenti da porre in essere per ottenere il rimborso. Su questultimo punto, il testo spiega cosa fare in caso di rimborso inferiore/superiore a 30mila euro e in caso di soggetti cd. a rischio. Online i modelli della dichiarazione IVA, IVA BASE e IVA TR ed una serie di facsimile e tabelle riepilogative, utili a chi richiede un rimborso. Ledizione tiene conto dei più recenti interventi in tema di reverse charge (D.L. n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018) e di split payment (D.L. n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018). NICOLA SANTANGELO Ragioniere, scrittore e blogger con esperienza in ambito contabile e fiscale nella comunicazione dimpresa e nella redazione di business plan. Lavora presso lAgenzia Fiscale del Ministero dellEconomia e delle Finanze. È autore di pubblicazioni su fisco, economia, finanza e imprenditoria per primarie testate e riviste di settore. Sui medesimi temi, è relatore in convegni per professionisti.
Il Manuale IVA 2019 rappresenta unesposizione ordinata, esaustiva e brillante dell'imposta più incisiva e discussa, anche nell'ordinamento comunitario, del nostro tempo. Ai capitoli, destinati al commento dei singoli articoli, si affiancano le analisi e gli approfondimenti di numerosi casi di studio.
La trattazione risulta corredata da riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza, oltre che da frequenti schemi e tabelle riepilogative, che rendono più facilmente assimilabili i contenuti esaminati.
Inoltre, l'opera si caratterizza per limpostazione che consente due diversi livelli di lettura: il primo livello interessa coloro che sono alla ricerca di un testo semplice e di agevole comprensione, pertanto è idoneo ad un primo approccio per il lettore neofita. Il secondo livello è rivolto agli operatori più esperti, che cercano nel manuale la risoluzione dei casi più complessi.
Gli approfondimenti sono stati effettuati anche con un esame completo della giurisprudenza nazionale e comunitaria e con numerosi riferimenti agli studi della Commissione Tributaria del Consiglio Nazionale del Notariato di cui l'autore fa parte.
CONTENUTI: Riferimenti normativi Indicazioni di prassi Esempi e casi pratici Schemi e tabelle Orientamenti dottrinali Giurisprudenza nazionale e comunitaria
NICOLA FORTE Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Roma. È consulente fiscale di Persone fisiche, Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del Consiglio Nazionale del Notariato, dellODCEC di Latina, della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria, del CNDCEC. È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dalla SNA Scuola Nazionale dellAmministrazione, da Il Sole 24 Ore, dalla Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma, da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini professionali e Associazioni di categoria. È autore di 20 monografie in materia di diritto tributario e oltre 500 articoli su quotidiani e riviste specializzate. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di risposte a quesiti del pubblico.
Aggiornato con le novità 2018/2019 in materia di detrazione per l'acquisto di carburanti
Il sistema comune dell’IVA è volto a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, a prescindere dallo scopo o dai risultati di tali attività, purchè, naturalmente, esse siano, in linea di principio, di per sé soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Nel raggiungimento di questo obiettivo, un ruolo fondamentale riveste l’istituto della detrazione, il quale consente di esonerare completamente il soggetto passivo dall’IVA addebitata o pagata nell’ambito delle attività economiche da lui svolte nella misura in cui i beni e i servizi acquistati sono impiegati per realizzare operazioni soggette ad imposta o a queste assimilate.
In tal modo, l'imposta pagata ai propri fornitori non costituisce un elemento di costo del soggetto passivo e il carico tributario viene sopportato interamente dal consumatore. Conseguentemente, tale diritto non può, in via di principio, essere limitato, e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sugli acquisti «a monte».
Infatti, se non si consentisse la detrazione dell’imposta che ha gravato a monte per beni o servizi utilizzati ai fini di operazioni imponibili a valle, si realizzerebbe una doppia imposizione.
Introduzione
1. Esistenza del diritto alla detrazione
1.1 IVA “dovuta”
1.2 Detraibilità dell’IVA in dogana
1.3 Condizioni per l’esistenza del diritto alla detrazione
2. La soggettività passiva
2.1 Soggettività passiva delle holding
2.2 Acquisti effettuati anteriormente all'avvio delle operazioni attive
2.3 Attività cessata
2.4 Casi particolari
3. Il presupposto dell’inerenza
3.1 Emissione di azioni
3.2 Beni di terzi
3.3 Nozione di afferenza
3.4 Dimostrazione dell’inerenza
3.5 “Inerenza successiva”
3.6 Operazioni indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili
4. Operazioni senza applicazione dell’imposta e diritto alla detrazione
4.1 Operazioni senza applicazione dell’imposta con diritto a detrazione
4.2 Operazioni senza applicazione dell’imposta prive del diritto a detrazione
4.2.1 Altre operazioni non soggette ad imposta senza diritto a detrazione
4.3 Beni ad uso promiscuo
4.4 La normativa nazionale
5. Limitazioni del diritto alla detrazione
5.1 Carburanti e lubrificanti
5.1.1 Fatturazione elettronica
5.1.2 Pagamento attraverso mezzi tracciabili
5.2 Veicoli e beni di lusso
5.3 Veicoli stradali a motore
5.3.1 Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti
5.3.2 Proroga UE per la detrazione IVA al 40% (decisione n. 2016/1982 del Consiglio UE)
5.4 Spese di trasporto di persone, spese per alimenti e bevande e spese di rappresentanza
5.5 Fabbricati a destinazione abitativa
6. Detrazione per gli enti pubblici
6.1 Detrazione IVA
7. Esercizio del diritto
7.1 Aspetti generali
7.2 Dimostrazione successiva dell’esistenza del diritto
7.3 Furto delle fatture
7.4 I tempi per l’esercizio della detrazione
7.4.1 Le novità della “manovra correttiva 2017”
7.4.2 La circolare n. 1/E/2018
7.4.3 Decorrenza delle nuove disposizioni
7.4.4 Detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento
7.5 Condizioni sostanziali e formali
7.5.1 Genericità della fattura e fattura incompleta
7.5.2 Omessa registrazione delle fatture
7.5.3 Omessa dichiarazione
7.5.4 Mancanza di identificazione
7.5.5 Reverse charge
7.5.6 Rilevanza dei requisiti formali
7.6 Detrazione e abuso del diritto
7.6.1 L’ordinamento nazionale
7.7 Operazioni inesistenti
7.8 Antieconomicità
8. Pro-rata di detrazione
8.1 Sentenza 14 dicembre 2016, causa C-378/15
8.2 Pro rata delle stabili organizzazioni
8.3 Determinazione del pro-rata di detrazione
8.4 La normativa nazionale
8.5 Calcolo del pro-rata
8.6 Operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972
8.7 Operazioni escluse da IVA e senza diritto a detrazione
8.8 Pro-rata provvisorio
8.9 Il pro-rata in dichiarazione
9. Separazione delle attività
10. Rimborsi IVA
10.1 Rimborsi fino a 30.000 euro
10.2 Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro
10.3 Rimborsi annuali
10.4 Rimborsi infrannuali
10.5 Rimborsi in via prioritaria
10.6 Procedura di “rimborso anomalo”
11. Rettifica detrazione
11.1 Aspetti generali
11.1.1 Furto di beni
11.1.2 Acconti per operazioni non effettuate
11.1.3 Periodo di rettifica
11.1.4 Rettifica della detrazione ed attività svolta
11.1.5 Modifica legislativa
11.2 La normativa nazionale
11.3 Beni ammortizzabili
11.4 Periodo di osservazione fiscale
11.5 Edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente
11.6 Cambio di destinazione
11.7 Destinazione a finalità estranee
11.8 Mutamento di regime
11.9 Variazione del pro-rata di detraibilità
11.10 Cessione nel corso del periodo di rettifica
11.11 Adempimenti
Aggiornato con le semplificazioni contenute nel Provvedimento Agenzia delle entrate 5 febbraio 2018 (“spesometro light”) e con le novità previste dal decreto Dignità.
- Adempimenti e scadenze
- Comunicazioni trimestrali IVA
- Spesometro semestrale e trimestrale
- Casi particolari
- Ravvedimento operoso
Diventa sempre più rilevante la lotta per il contrasto all’evasione intrapresa dal fisco.
È difatti, questo l’obiettivo che si prefigge il legislatore attraverso la riscrittura dell’art. 21 del decreto legge n. 78/2018, meglio conosciuto come spesometro, il cui obbligo, con decorrenza dal 2018, non sarà più annuale bensì trimestrale. A dire il vero, per effetto del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016 e convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 i soggetti passivi IVA effettueranno l’invio telematico di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, delle bollette doganali e delle note di variazione, con cadenza trimestrale, ossia il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio.
Contestualmente, a tale obbligo è inserito quello di comunicare trimestralmente anche le liquidazioni periodiche IVA, sia nell’ipotesi in cui l’IVA è a debito, sia nel caso in cui dalla liquidazione emerga un credito.
A seguito delle proteste delle associazioni professionali, in sede di conversione del decreto legge sopra citato era stata introdotta una prima deroga per l’anno 2017, consistente nel fatto che, solo per le fatture e non le liquidazioni, doveva essere effettuata una comunicazione al 25 luglio 2017 comprendente le fatture relative al primo semestre, una al 30 novembre 2017 per quelle del terzo trimestre e, infine, al 28 febbraio 2018 per quelle del 4 trimestre.
Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 – meglio conosciuto come Milleproroghe – ricambia nuovamente le scadenze fiscali della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ed emesse introducendo due scadenze a carattere semestrale e precisamente quella del 16 settembre 2017 (il termine si sposta al 18 settembre perché il 16 è festivo) per quelle relative al semestre 1° gennaio 2017-30 giugno 2017 e quella del mese di febbraio 2018 per quelle riferite al secondo semestre.
Si segnala che un apposito d.P.C.M. aveva prorogato la prima scadenza al 28 settembre 2017 mentre successivamente l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 19 gennaio 2018 ha anticipato che la scadenza del 28 febbraio 2018 per l’invio della comunicazione dati delle fatture del secondo semestre è spostata al 60° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo che recepisce le semplificazioni apportate dal decreto legge n. 148/2017. Tale data è stata fissata al 6 aprile 2018 u.s.
Difatti il d.l. n. 148/2017 ha previsto di inviare i dati del documento riepilogativo per le fatture d’importo inferiore a 300 euro, delle ulteriori fattispecie di esonero. Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze di tutti i professionisti che hanno riscontrato notevoli errori nella trasmissione dei dati delle fatture è consentito, di inviare i dati relativi al primo semestre, entro il termine del 6 aprile senza applicazione delle sanzioni.
Ma la vera novità che esplicherà i suoi effetti nel 2018 è quella relativa alla nuova versione dello spesometro light con possibilità di presentare, dietro opzione, lo spesometro con cadenza semestrale.
Rimane, tuttavia ferma, la facoltà di invio dei dati con cadenza trimestrale.
Il D.L. “Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” approvato dal Consiglio dei Ministri il 02.07.2018 ricambia nuovamente il calendario fiscale introducendo due sole scadenze per quelli che hanno potato per l’invio semestrale I quali dovranno inviare i dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre entro il 30settembre 2018, mentre quelli riferiti al secondo semestre entro il 28 febbraio 2019. Diversamente i soggetti che adempiono a tale obbligo con cadenza trimestrale, avranno la possibilità d’inoltrare i dati riferiti al terzo trimestre 2018 entro il 28.02.2019. Il decreto dignità apporta delle novità anche in materia di redditometro e di split payment per I professionisti. Relativamente al redditometro il decreto prevede che il Mef possa emanare un apposito decreto che individua gli indici di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti relativi alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio del contribuente.
È abrogato il decreto ministeriale 16.09.2015 e di conseguenza sono sospesi tutti gli accertamenti ancora da eseguire sul periodo d’imposta 2016 e successivi. Inoltre è abrogate la disposizione prevista dal dl 50/2017 in materia di split payment per i professionisti.
Tornando sul tema dello spesometro si precisa che l’Agenzia attraverso tale meccanismo incrocia i dati delle due comunicazioni e provvede a metterli a disposizione del contribuente, segnalando eventuali incongruenze, anche in relazione ai versamenti effettuati. In tal caso, il contribuente potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali errori riscontrati o effettuare il versamento dell’IVA applicando l’istituto del ravvedimento operoso.
A ciò si aggiunga che nonostante l’ultimo appuntamento per la presentazione dello spesometro annuale 2017 sia scaduto alla data del 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA mensile e del 20 aprile 2017 per tutti gli altri vi è ancora la possibilità di eseguire l’adempimento mediante applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso oppure in caso di errore può essere fatto un invio sostitutivo. La comunicazione per il 2017 è più analitica mentre diventerà light per il 2018. Saranno, però, esonerati dallo spesometro semestrale i soggetti passivi IVA che opteranno per la fattura elettronica.
Occorre segnalare che con l’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni con i privati, dal 1° gennaio 2019 sarà abrogato lo spesometro.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2 per fattura, con un massimo di euro 1000 per ciascun trimestre. I citati limiti sono ridotti alla metà fino a 500 euro, qualora la trasmissione o la correzione è effettuata entro il termine di 15 giorni dalla scadenza. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per le liquidazioni periodiche omesse o errate la sanzione varia da euro 500 a euro 2000; tale limite è ridotto alla metà se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 ha illustrato le varie possibilità di applicazione del ravvedimento operoso mitigando così il pesante regime sanzionatorio.
Sintesi
Premessa
Spesometro trimestrale o semestrale su opzione e comunicazioni IVA
1. Disposizioni normative
2. Il restyling del d.l. 193/2016 e le novità del d.l. 148/2017 e del decreto dignità
3. Obiettivi della comunicazione
4. Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA
4.1 Contenuto del modello
4.2 Modalità di presentazione
4.3 Casi particolari
5. Ambito soggettivo
5.1 Soggetti obbligati
5.2 Soggetti esclusi
5.3 Operazioni straordinarie
6. Quali operazioni vanno comunicate
7. Operazioni incluse
8. Contenuto della comunicazione
8.1 Momento rilevante
8.2 Scadenze
8.3 Come si presenta e codifica dei documenti
9. Note di variazione
10. Regime sanzionatorio e ravvedimento dopo le modifiche del d.lgs. 158/2015 in materia di spesometro annuale
11. Spesometro e liquidazioni 2018 - sanzioni
12. Obblighi dell’intermediario
13. Novità dal 2017
14. Fatturazione elettronica tra privati
15. Credito d’imposta
16. Alcuni casi particolari alla luce del d.l 148/2017
16.1 Fatture di importo inferiore a 300 euro
16.2 Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura
16.3 Fattura emessa dai commercianti al dettaglio
16.4 Autotrasportatori
16.5 Contribuenti con contabilità separata
16.6 Split payment
17. Analisi di alcune casistiche secondo la risoluzione n. 87/E
18. Il ravvedimento operoso alla luce della risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017
19. Altre novità del decreto dignità: il nuovo redditometro
20. Conclusioni
21. Esemplificazioni pratiche : 8 CASI PRATICI
Aggiornato con la L. 205 del 27 dicembre 2017.
La presente guida apre una panoramica sulle attività propedeutiche all’ottenimento dei rimborsi fiscali relativi all’imposta sul valore aggiunto. La procedura dei rimborsi ha subito parecchie modifiche nel corso del tempo, volte da una parte ad accelerare le tempistiche e dall’altra a semplificare gli adempimenti da parte degli aventi diritto. Le novità introdotte con il D.lgs. n. 175/2014, modificate in parte dal D.L 193 convertito nella legge 225/2016 sono state in tal senso incisive ed hanno avviato un circuito di semplificazioni in tale ambito.
Tuttavia c’è ancora molto da fare per essere in linea con le richieste europee data la natura armonizzata del tributo. La complessa prassi che si è stratificata negli anni che il lettore avrà modo di apprezzare, dimostra come l’intera procedura sia di per sé non priva di rischi di errori da compilazione.
L’impostazione del lavoro è per quanto possibile operativa, in quanto si vuole dare al professionista un quadro completo degli adempimenti e delle comunicazioni da intraprendere con gli uffici (Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione) preposti alle verifiche documentali, durante tutte le fasi che precedono i pagamenti.
Premessa
1. Le novità in materia di Rimborsi IVA introdotte dal “decreto semplificazioni” in avanti
1.1 Cosa è stato semplificato dal D.lgs. 175/2014 in poi
1.2 Dichiarazione sostitutiva e soggetti definiti “rischiosi”
1.3 Cosa è rimasto invariato
1.4 Domande e risposte
2. L’individuazione dei presupposti che danno diritto al rimborso dell’IVA
2.1 Aliquota media ed operazioni ad aliquota “zero”
2.2 Operazioni non imponibili
2.3 Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerche
2.4 Operazioni non soggette
2.5 Condizione di cui all’articolo 17, comma 3, del DPR 633/1972
2.6 Triennio costantemente a credito
2.7 Produttori agricoli
2.8 Cessazione attività
2.9 Altre modalità di utilizzo del credito IVA
3. L’inserimento della richiesta di rimborso in dichiarazione e nel modello TR
3.1 Procedura ordinaria e procedura semplificata
3.2 L’attività dell’Agente della Riscossione nella procedura semplificata
3.3 Il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva
3.4 Il quadro VX del modello. Istruzioni per la compilazione
3.5 Modifiche della richiesta di rimborso in dichiarazione
3.5.1 La prescrizione del rimborso IVA
3.6 Le richieste di rimborso iva nell’ambito delle procedure concorsuali
3.6.1 Il credito iva e la compensazione nelle procedure concorsuali
3.6.2 La richiesta di rimborso del credito iva
3.7 Il rimborso dell’iva agli operatori comunitari non residenti (art. 38 bis 2 dpr 633/72)
4. I rapporti e le comunicazioni con Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione nella fase delle verifiche documentali
4.1 La documentazione da presentare in base ai diversi presupposti
4.2 La cessione del credito Iva
4.3 Il rimborso iva chiesto dalle società non operative e da quelle in perdita sistematica
4.4 I casi di sospensione del rimborso
4.5 Il diniego del rimborso
5. Le eventuali garanzie fideiussorie e la fase di erogazione del rimborso
5.1 La polizza fideiussoria: schema e analisi delle clausole del contratto di polizza
5.2 Deposito vincolato in titoli di stato o garantiti dallo stato
5.3 Le altre forme di garanzia
5.4 Particolari esenzioni dall’obbligo di prestazione della garanzia
5.5 l’erogazione del rimborso
5.6 L’attestazione del credito
6. Casi di giurisprudenza e prassi – casi aperti
6.1 Aliquota media
6.1.1 leasing: l’impresa utilizzatrice può accedere al rimborso sulla base dell’aliquota media
6.2 Beni ammortizzabili
6.2.1 L’acquisto della concessione di un bene
6.2.2 Ammortamento di beni immateriali: i diritti di quota di tonno rosso
6.2.3. Immobile costruito su terreno di terzi di cui si dispone del diritto di superficie
6.2.4 Acquisto di immobili commerciali o industriali
6.2.5 Fatture relative a spese su beni di terzi
6.2.6 Costi sostenuti su beni acquisiti con contratto rent to buy
6.3 Operazioni non soggette
6.3.1 Trasporto di merci su strada. I presupposti per chiedere il rimborso dell’IVA
6.4 Operazioni non imponibili
6.4.1 Quando i servizi di trasporto rientrano nei casi di non imponibilità
6.5 Rimborso a non residenti
6.5.1 Cessione ramo di azienda
6.5.2 Inerenza dei costi
6.6 Cessazione attività
6.6.1 Società estinte: cancellazione dal registro delle imprese
Facsimili
Normativa, Prassi e Sentenze
IVA 4%
1. ACQUISTO PRIMA CASA
2. ACQUISTO PERTINENZA PRIMA CASA
3. APPALTO COSTRUZIONE PRIMA CASA
4. APPALTO COSTRUZIONE PERTINENZA PRIMA CASA
5. APPALTO AMPLIAMENTO PRIMA CASA
6. APPALTO COSTRUZIONE IMMOBILE RURALE
7. ACQUISTO BENI FINITI COSTRUZIONE PRIMA CASA
8. ACQUISTO BENI FINITI AMPLIAMENTO PRIMA CASA
9. ACQUISTO BENI COSTRUZIONE CASA RURALE
10. ACQUISTO BENI FINITI COSTRUZIONE IMMOBILE TUPINI
11. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
12. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONDOMINIALI
13. ACQUISTO E POSA IN OPERA BENI SOGGETTO DISABILE
IVA 10%
1. ACQUISTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
2. ACQUISTO KIT REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
3. ACQUISTO PERTINENZA
4. APPALTO REALIZZAZIONE PERTINENZA
5. APPALTO RISTRUTTURAZIONE PERTINENZA
6. ACQUISTO DIRETTO BENI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
7. DICHIARAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOMINI