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Le misure di contenimento per arginare la diffusione della pandemia in corso hanno coinvolto anche il settore degli sfratti, per questo motivo, il presente lavoro, un pdf di 76 pagine, oltre a fornire il quandro ordinario di riferimento della disciplina, si pone quale strumento utile al Professionista che debba trattare questa tipologia di procedimenti nel corso della decretazione d’urgenza.
L’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020 dispone la sospensione dell’esecuzione per rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.
Con questa disposizione, si desume che il legislatore abbia inteso bloccare temporaneamente l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, per evidenti ragioni strettamente riconducibili alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
Tuttavia, va chiarito che la norma non preclude l’inizio dell’esecuzione nel senso che non impedisce la notifica dell’atto iniziale.
1. Tipologie di sfratti
1.1. Licenza e sfratto per finita locazione
1.2. Sfratto per necessità del proprietario
1.3. Sfratto per morosità
1.4. Risoluzione per inadempimento
1.4.1. L’inadempimento per causa di forza maggiore
2. Il procedimento per convalida di sfratto
2.1. L’atto introduttivo del procedimento
2.2. La prima udienza della fase sommaria
2.3. Il decreto ingiuntivo contestuale alla convalida
2.4. Costituzione convenuto/resistente e opposizione alla convalida
2.5. Sanatoria giudiziale della morosità
2.6. Domanda riconvenzionale
2.7 Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
3. L'udienza di convalida
4. Il decreto ingiuntivo in materia locatizia
5. L’ordinanza provvisoria di rilascio
6. L'ordinanza di mutamento del rito
7. L’ordinanza di convalida
8. La media-conciliazione obbligatoria all'esito del mutamento del rito
9. La liquidazione delle spese complessive del giudizio
10. Il giudizio di merito successivo al mutamento del rito
11. Il rito locatizio speciale
12. Il precetto per rilascio immobile e il preavviso di rilascio/sloggio
13. La sospensione degli sfratti nel Decreto “Cura Italia”
Questo e-book ha come oggetto l’analisi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica derivante dalla commissione di alcuni reati da parte delle persone fisiche in essi incardinate, che abbiano operato nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso, introdotta dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001. Questo decreto ha avuto delle modifiche, sia pur limitate, fino alla Legge n° 3 del 2019 sul contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in primo luogo alla corruzione, ed al Decreto-Legge n° 124 del 2019, convertito in Legge n° 157 del 2019.
La Legge – Delega in base alla quale è stato emanato questo Decreto, la Legge n° 300 del 2000, è anche la legge che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare alcune Convenzioni (cioè Trattati) internazionali, in particolare, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, firmata a Bruxelles il 26 Maggio 1997 e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 Dicembre 1997. La disciplina del DLgs 231/2001 deriva, pertanto, da quella contenuta in questi due Trattati a cui lo Stato Italiano ha aderito e rappresenta l’assolvimento di un obbligo preso a livello internazionale.
Il DLgs 231/2001 ha introdotto una profonda innovazione in quanto prima di esso tali enti non erano in alcun modo responsabili per gli illeciti amministrativi derivanti dai reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte delle persone che li rappresentavano o che ne esercitavano anche solo di fatto la gestione o il controllo oppure da loro dipendenti o collaboratori.
Tale normativa ha, pertanto, l’obbiettivo di spingere i singoli enti a cui è destinata ad una azione diretta alla prevenzione ed al contrasto degli atti criminosi, pena il sorgere di questa responsabilità “parapenale” (come giustamente la definiscono alcuni autori) che comporta l’irrogazione all’ente di specifiche ed autonome (dalla pena comminata alla persona fisica responsabile della commissione del reato) sanzioni amministrative.
Segnaliamo, infine, che questa normativa, la cui portata pratica nella lotta ai reati economici o “dei colletti bianchi” è semplicemente enorme, è restata, per così dire, “in sonno”, cioè non è stata quasi mai applicata in concreto, per più di dieci anni finché non è stata portata agli onori delle cronache grazie a due casi di enorme importo economico, come il risarcimento del danno dovuto da Mediaset a CIR per il processo SME e poi per i sequestri a scopo risarcitorio in primo luogo per la violazione delle norme ambientali nello stabilimento di Taranto disposti a carico dell’ILVA e di Riva FIRE che la controllava.
Essa potrebbe trovare applicazione anche ai casi di contagio del personale delle imprese e degli altri enti citati nei casi di contagio da Covid-19 derivanti dalla mancata applicazione delle norme anticontagio previste dai vari “decreti Covid” qualora da ciò consegua la morte o lesioni personali gravi o gravissime del collaboratore contagiato.
Ciò è possibile ai sensi dell’art. 25-septies del Dlgs 2321/2001 che individua questi casi derivanti dalla mancata osservanza delle norme sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, categoria in cui rientrano anche queste norme anticontagio.
1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi senza personalità giuridica: le sue origini concettuali
2. La responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001: i principi generali di essa
3. I modelli organizzativi che gli enti possono adottare per prevenire la commissione dei reati e che escludono la responsabilità amministrativa
4. I reati che determinano il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti
5. Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: la sanzione pecuniaria
6. Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza
7. La responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell’ente
8. Il procedimento giudiziario di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti e di applicazione delle relative sanzioni
9. Le misure cautelari per i casi di responsabilità amministrativa degli enti
10. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare del procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti. I procedimenti speciali
11. La definizione del giudizio e le impugnazioni contro la sentenza
12. L’esecuzione delle sanzioni amministrative a cui l’ente è stato condannato
13. Le norme regolamentari per l’applicazione del DLgs 231/2001: il Decreto del Ministero della Giustizia n° 201 del 2003
Bibliografia essenziale
I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Le novità in tema di procedure concorsuali alla luce del D.L. 23/2020
Il presente contributo esamina le novità in tema di procedure concorsuali alla luce del DL 23/2020.
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”), c.d. Decreto Liquidità, ha dettato inter alia non marginali disposizioni in ambito concorsuale, destinate ad avere un impatto considerevole sulle procedure concorsuali in essere e su quelle avviate ad esito dell’entrata in vigore dello stesso (9 aprile 2020).
Pur trattandosi di un quadro normativo ancora suscettibile di modifiche all’atto della conversione in legge del decreto, è parso opportuno tracciare una prima analisi delle disposizioni di nuova introduzione.
Per ragioni di completezza il quadro normativo così tracciato deve poi essere integrato – per quanto concerne la disciplina dei termini processuali applicabili alle procedure concorsuali – con una sintetica analisi di talune previsioni già precedentemente introdotte dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), c.d. Cura Italia.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract
Sommario.
1. Art. 5 D.L. 23/2020. Il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi
2. Art. 9 D.L. 23/2020. Le disposizioni relative ai termini di esecuzione dei piani di ristrutturazione e delle procedure in corso.
2.1. Il termine di esecuzione delle proposte di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito omologati.
2.2. Il termine di esecuzione delle proposte di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito non ancora omologati.
2.3. La proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione del debito.
3. Art. 10 D.L. 23/2020. L’improcedibilità delle istanze di fallimento ed il computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie.
3.1. L’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento.
3.2 La richiesta di fallimento presentata dal PM.
3.3 Il computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie e per la dichiarazione di fallimento dell’impresa cessata.
4. Art. 83 D.L. 18/2020. La sospensione dei termini processuali.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" SP 2020, da presentare nell’anno 2020 relativo al periodo d’imposta 2019.
Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP le società di persone ed equiparate, le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato.
I quadri RF, RG, RE, RN, RP, RQ, RS e FC presentano le maggiori novità
Tutte le novità analizzate nella Circolare del giorno all'interno di questo pacchetto + Check list raccolta dati disponibili anche in ABBONAMENTO ANNUALE
Il Pacchetto contiene:
L'opera commenta, articolo per articolo, la Parte IV del Testo unico dellambiente (D.lgs. 152/2006) dedicata alla disciplina dei rifiuti. In calce al testo di ogni articolo (annotato e coordinato con le varie modifiche intervenute) viene riportato il commento, sintetico ma esauriente, dell'Autore, la normativa comunitaria e nazionale collegata, le massime della più rilevante e recente giurisprudenza di riferimento. Il Codice commentato, pertanto, fornisce a tutti gli operatori professionali del settore, giuristi, forze di polizia e studiosi della materia, non solo un compendio chiaro e ordinato della disciplina dei rifiuti, ma anche uno strumento di lavoro quotidiano, di facile e rapida consultazione, completo e aggiornato.
Questa terza edizione è stata interamente aggiornata con le più recenti novità normative, è stata ampliata con la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (Parte VI-bis del D.lgs. 152/2006), sono stati riveduti tutti i commenti ed è stata ulteriormente arricchita lampia casistica di giurisprudenza.
L'opera, infine, è completata da un utilissimo prontuario essenziale delle violazioni e delle sanzioni in materia di rifiuti e da una preziosa banca dati online con tutta la normativa e la prassi citata nel testo. Osvaldo Busi Comandante Polizia Municipale Castellammare del Golfo, esperto di diritto dellambiente. È docente presso il Centro Regionale di Formazione della Polizia Municipale della Sicilia e autore di pubblicazioni in materia di polizia locale e su tematiche ambientali, nonché relatore in convegni nazionali.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone i contribuneti potranno procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza.
Se però si vuole effettuarla ora, è possibile (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare:
La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).
Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 110 del 29 aprile 2020 la LEGGE di conversione con modificazione del Decreto Legge “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”, cd Decreto "Cura Italia".
Nella presente circolare in estrema sintesi le novità che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.
La Circolare fa parte dell'Abbonamento Circolare Settimanale per lo Studio, acquistalo subito ad un prezzo promozionale!
Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica:
Questa nuovissima guida operativa, aggiornata al d.P.C.M. 26 aprile 2020, fornisce all’amministratore di condominio tutte le indicazioni per la corretta gestione delle attività condominiali nella fase 2 di graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria Covid 19. L’opera affronta diversi argomenti da un punto di vista pratico e procedurale, in particolare:
1. L’assemblea condominiale a distanza
1. L’epidemia di Covid-19 e la dichiarazione dello stato di emergenza
2. Il divieto di riunione
3. Gli ostacoli allo svolgimento dell’assemblea a distanza: a) la mancanza di una normativa ad hoc
4. Gli ostacoli allo svolgimento dell’assemblea a distanza: b) la mancanza di un luogo fisico per lo svolgimento dell’assemblea condominiale
5. L’assemblea a distanza potrà utilizzarsi anche dopo il periodo emergenziale?
6. Le difficoltà di tipo pratico e operativo
7. Le modalità di svolgimento dell’assemblea a distanza
2. Il pagamento delle spese condominiali in epoca Covid-19
1. Premessa
2. Gli obblighi dell’amministratore condominiale
3. L’obbligo di pagamento delle spese condominiali
4. Il pagamento delle spese condominiali è dovuto (e possibile) anche durante il periodo emergenziale
5. Le difficoltà per l’amministratore di precostituirsi il titolo per richiedere il pagamento delle spese da parte dei condomini
3. L’impugnazione delle delibere assembleari in epoca Covid-19
1. La sospensione dei termini processuali
2. Cosa accade alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari?
4. L’uso delle parti comuni condominiali in epoca Covid 19
1. L’uso delle parti comuni: i limiti
2. I limiti della normativa anti Covid-19
3. Coronavirus ed uso delle parti comuni da parte dei condomini
4. Le aree verdi e le precauzioni nella manutenzione per evitare contagi
5. Parti comuni e portiere
5. La sanificazione delle parti comuni
1. L’impresa di pulizia
2. Il rapporto con le imprese di pulizia e la sanificazione in epoca coronavirus
3. L’incarico all’impresa di sanificazione
4. I requisiti dell’impresa di sanificazione
5. L’affidamento dell’incarico ad imprese di pulizia e sanificazione non qualificate: il controllo dell’amministratore
6. Le imprese estere
7. La sanificazione in assenza di ordinanze comunali
8. La sanificazione obbligata
9. La sanificazione delle parti comuni calpestabili
10. Coronavirus e pulizia delle scale a turno
6. La posizione dell’amministratore
1. L’attività in epoca Covid-19 e la c.d. Fase 2
2. Le indicazioni anti-contagio ai condomini: il ruolo dell’amministratore
3. Le informazioni generali anti-contagio ai condomini
4. Le istruzioni per gli animali in condominio
5. Le istruzioni per la raccolta differenziata
6. Le istruzioni per i condomini delle “seconde case”
7. L’accesso degli estranei in condominio
1. Premessa
2. La consegna della spesa ai condomini
3. Le consegna della posta e dei pacchi ai condomini
4. Le riparazioni urgenti: l’accesso dei tecnici
5. Il problema dei negozi in ambito condominiale
6. L’assistenza a un condominio-disabile
7. Le feste abusive in condominio
8. Le feste del condomino sul lastrico solare comune
9. Le feste nei giardini o nei lastrici di proprietà esclusiva
10. Le possibili violazioni della normativa anti Covid-19 per organizzatori e partecipanti alla festa
8. La privacy in epoca Covid-19
1. Premessa
2. La gestione della privacy in condominio: il ruolo dell’amministratore
3. I dati trattati dall’amministratore
4. Condominio e dati sensibili
5. Covid-19 e dati sanitari dei condomini
9. Allegati
1. Convocazione dell’assemblea condominiale da svolgersi esclusivamente in videoconferenza in prima e in seconda convocazione
2. Convocazione dell’assemblea condominiale in prima e in seconda convocazione con possibilità di partecipazione in videoconferenza
Aggiornato con la conversione in legge del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia).
Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa.
Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:
Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.
Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale.
La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.
Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro.
Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali.
Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.
Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali.
La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.
Tematiche ampie e strutturali.
Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.
Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.
1. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
1.1 Introduzione
1.2 CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
1.3 Causali
1.4 Misura e durata della CIGO
1.5 Come si fa – Procedura di presentazione e rimborso della CIGO
1.6 Decadenza
1.7 Aggiornamento circolare Inps 19 gennaio 2017, n. 9
2. Le integrazioni salariali straordinarie
Premessa: entrata in vigore delle nuove norme
2.1 Campo di applicazione: le imprese ed i lavoratori beneficiari
2.1.1 Le imprese rientranti nel campo di applicazione
2.1.2 Casistiche particolari: imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa
2.1.3 Criteri di computo per il raggiungimento del requisito dimensionale e lavoratori beneficiari
2.1.4 Nozione di unità produttiva
2.1.5 Finanziamento
2.2 Causali di intervento e durata
2.2.1 Presupposti e durata
2.2.2 Durata massima complessiva dei trattamenti
2.3 Misura del trattamento ed aspetti previdenziali
2.4 Richiesta dell’integrazione salariale: fase sindacale e procedura amministrativa
2.4.1 Fase sindacale
2.4.2 Fase amministrativa
2.5 Compatibilità della CIGS con altri istituti
2.5.1 Condizionalità, politiche attive del lavoro e le relative sanzioni
2.6 Sanzioni e verifiche circa gli impegni aziendali assunti
2.7 Regime transitorio
2.8 Ammortizzatori sociali in deroga
2.9 Il contratto di solidarietà espansiva
3. I Fondi di solidarietà bilaterali
3.1 Introduzione
3.2 Fondi di solidarietà ordinari
3.3 Fondi di solidarietà alternativi
3.4 FSBA – Fondo alternativo bilaterale per l’artigianato
3.5 MFondi di Integrazione Salariale (da FSR a FIS)
3.5.1 Assegno di solidarietà
3.5.2 Assegno ordinario
3.6 La contribuzione
3.7 Fondo di solidarietà per i lavoratori del credito cooperativo
3.8 Fondo di solidarietà trasporto
3.9 Chiarimenti e novità
4. Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali nel Decreto Cura Italia
4.1 Introduzione
4.2 Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario: nuove proccedure semplificate
4.3 Cassa Integrazione ordinaria in sostituzione di quella straordinaria
4.4 Trattamaneto di assegno ordinario in sostituzione di assegni di solidarietà in corso
4.5 Cassa Integrazione in deroga per le aziende prive di tutela
4.5.1 Fac-simili
4.6 Consultazione e accordo sindacale: modifiche in sede di conversione del decreto
4.7 Novità sulla cassa integrazione in deroga
Appendice
Normativa
Prassi