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Le società cooperative, rispetto agli altri soggetti societari, sono caratterizzate dal particolare fine perseguito, comunemente conosciuto come “scopo mutualistico”. Se, infatti, lo scopo di una società di capitali è massimizzare il profitto, distribuendo tale vantaggio ai propri soci sotto forma di dividendo, il fine perseguito da una società cooperativa consiste nel fornire ai propri soci beni e/o servizi ovvero occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle che essi troverebbero sul mercato. Tra socio e cooperativa, dunque, si instaura un ulteriore rapporto, definito “mutualistico”, distinto rispetto al rapporto sociale.
Tale concetto – sebbene non ne esista alcuna definizione legislativa – è direttamente richiamato dall’art. 45 della Carta Costituzionale che, infatti, dispone: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.