Cessazione dall’incarico
Ai componenti del Collegio sindacale, anche quando incaricato della funzione di revisione legale, si applicano:
- l’art. 2400 c.c. che prevede, in tema di cessazione dall’ufficio, che i sindaci restino in carica per tre esercizi, e scadano alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, avendo la cessazione dei sindaci per scadenza del termine effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito;
- l’art. 2401 c.c. che disciplina la sostituzione dei sindaci affermando che in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, i quali restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo;
- le Norme di comportamento del Collegio sindacale 1.6 e 1.7 analizzate in precedenza in merito alla sostituzione e alla cessazione dall’ufficio.