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All’interno di un insieme unitario qualificato dal perseguimento dello scopo mutualistico, la riforma del diritto societario ha previsto la coesistenza di due modelli, con aspetti molto simili tra loro, denominati rispettivamente cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Le differenze tra queste due fattispecie rilevano quasi esclusivamente sul piano delle agevolazioni fiscali (di cui godono pienamente soltanto le prime); mentre le caratteristiche strutturali tipiche del soggetto cooperativo rimangono proprie di entrambi.