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Nelle società per azioni, dopo il susseguirsi delle modifiche previste in materia di organo di controllo dalla legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012) e successivi interventi legislativi, fino all’approvazione della legge n. 35/2012 di conversione del decreto legge n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni), l’art. 2397 c.c. è rimasto invariato ed è quindi previsto il Collegio sindacale pluripersonale.
L’assemblea nomina il presidente fra i 3 o 5 sindaci che, come affermato nel precedente paragrafo, devono essere iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o essere professori di ruolo in materie giuridiche o economiche ed almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori.
La legge n. 35/2012 di conversione del decreto legge n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha puntualizzato che nelle Srl, se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Pertanto, in mancanza di una previsione statutaria in merito, l’organo di controllo è monocratico.
Nelle Srl le modificazioni riguardano sia le funzioni che la numerosità dei componenti dell’organo di controllo. Viene disposto che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Infatti, anche nei casi di nomina dell’organo di controllo previsti dall’art. 2477 commi 2 e 3, può essere nominato in alternativa il revisore legale dei conti. Ne consegue che, nell’ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo, è alla società medesima che spetta la facoltà di scegliere se nominare un organo di controllo che svolga le funzioni sindaco con annesse funzioni di revisione legale dei conti, oppure, se nominare esclusivamente un revisore.
La legge Stabilità 2012 e i successivi interventi normativi non hanno espressamente previsto modifiche che riguardano l’organo di controllo delle società cooperative.
Per tale tipologia di società è possibile prendere in considerazione la disciplina di riferimento delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata a seconda della normativa che è prevista nello statuto sociale.
Per verificare l’esistenza dell’obbligo di nomina del Collegio sindacale nelle cooperative è necessario far riferimento al primo comma dell’art. 2543 c.c., indipendentemente dalla forma sociale adottata dalla società 5. Tale norma dispone che la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.