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Il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. 23 marzo 2010, n. 68) risolve definitivamente l’annosa querelle sulle modalità di svolgimento della revisione legale dei conti e sui principi e tecniche da osservare per svolgere gli incarichi di revisione legale in qualsiasi tipo di società ed indipendentemente dalle dimensioni delle stesse.
Viene infatti stabilito in modo inequivocabile, che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali. Infatti l’art. 11 del d.lgs. in esame, riporta che la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea, ovvero ai principi di revisione internazionale che in Italia sono quelli stampati dalla casa editrice Giuffrè e consultabili come detto anche sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it, nell’area istituzionale. Tant’è che il Documento n. 200 (Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio)2, riporta che “... un revisore che svolge la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ottiene una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.”
La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale è pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 (s.o. n. 234) e in vigore dal 1° gennaio 2012, salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, ha creato non poche polemiche nel mondo dei professionisti riguardo in particolare all’art. 14: Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini.
Il così detto “maxiemendamento alla legge di stabilità” sembra percorrere (utilizziamo il condizionale perché ancora non è detta l’ultima…) la strada di far risparmiare costi alle società a discapito però del controllo. In pratica con questa “riforma” del diritto societario, introdotta a mezzo di un maxiemendamento, sono stati ridotti da tre a uno i componenti del collegio sindacale in molte società, con la conseguenza che in capo al “nuovo” organo monocratico dovrebbero far capo le seguenti competenze: contabilità, previdenziale, sicurezza sul lavoro, privacy, antiriciclaggio, modelli organizzativi per prevenire i reati in ambito aziendale, ecc.