Finanziamenti dei soci
Il Collegio sindacale sia nelle società per azioni, sia nelle società a responsabilità limitata, deve verificare che la concessione di finanziamenti da parte dei soci avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in materia.
Nelle società a responsabilità limitata e, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2497-quinquies c.c., anche nelle società soggette alla direzione e al coordinamento da parte di altro soggetto, il Collegio sindacale deve verificare, altresì, che i finanziamenti dei soci non siano restituiti agli stessi, in violazione di quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2467 c.c., in un momento di eccessivo squilibrio economico-finanziario della società, al fine di evitare il rischio che la restituzione leda le ragioni dei creditori mediante un’indebita riduzione del patrimonio sociale. Si applica dunque il principio dell’art. 2467 c.c., per le Srl e per le società soggette all’altrui direzione e coordinamento che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario. Si tratta di un principio di corretto finanziamento che impone che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. La violazione di tale disposizione comporta la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori.