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Poiché le attività del Collegio sindacale sono finalizzate, tra l’altro, a monitorare il rispetto della legge, dell’atto costitutivo, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte dell’organo amministrativo, il Collegio sindacale nei casi in cui riscontra fatti censurabili, ovvero atti di mala gestione degli amministratori o loro delibere irregolari, deve esercitare i poteri di reazione che gli sono attribuiti dalla legge. La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e rilevanza dei fatti censurati, all’inerzia degli organi sociali, alle modalità del perseguimento dell’oggetto sociale, alle dimensioni della società e al settore in cui opera.
Qualora gli amministratori non pongano rimedio ai rischi concreti conseguenti alle azioni censurabili ipotizzate o intraprese, il Collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell’assemblea dei soci, alla quale il Collegio medesimo deve presentare apposita relazione.
Le irregolarità imputabili agli amministratori possono essere denunciate all’organo di controllo anche dai soci.
Ai sensi dell’art. 2408 c.c. infatti il singolo socio o più soci sono legittimati a denunziare fatti censurabili al Collegio sindacale che deve tempestivamente esaminare la denunzia al fine di valutarne la fondatezza e tenerne conto nella relazione all’assemblea.
Se la denunzia appare fondata, il Collegio svolge le necessarie indagini e, laddove necessario, richiede agli amministratori di intervenire adottando gli opportuni provvedimenti.
Il Collegio sindacale è legittimato a presentare denunzia al tribunale, qualora nell’espletamento della funzione di vigilanza abbia riscontrato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’organo amministrativo stia per compiere, stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno concreto alla società o alle società da essa controllate.
Da puntualizzare è il fatto che per potersi azionare la denuncia al tribunale è necessario che l’irregolarità riguardi non il solo fatto illecito ma la gestione complessiva e che sia tale da ledere gli interessi individuali dei soci o di terzi in assenza di un pregiudizio sociale.
La norma 6.4 riprende quanto affermato dall’art. 2393 del codice civile che prevede anche per i sindaci la possibilità di deliberare ed esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se riscontrino il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società.
Tale delibera deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio, vale a dire con il voto favorevole di almeno 2 sindaci su tre nei collegi ternari e di 4 sindaci nei collegi composti da 5 membri.