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L’organo di controllo, sia esso monocratico o pluripersonale e assolva o meno anche alle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, deve attenersi a delle norme di deontologia professionale ai fini dello svolgimento irreprensibile della propria carica.
Per ovviare alla carenza strutturale dell’impianto giuridico nazionale e all’assenza di specifici principi di riferimento internazionali in materia, il CNDCEC, in collaborazione con la commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società, hanno, nel dicembre 2011, statuito le norme di comportamento del Collegio sindacale, vale a dire norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del vigente codice deontologico. Esse sono entrate in vigore il 1 gennaio 2012, nei confronti di tutti i sindaci delle società di diritto comune, ad eccezione di quelle a cui siano applicabili norme o regolamenti che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati. In tal modo tali norme sostituiscono quelle che erano state emanate appena un anno fa, nel dicembre 2010, dal Consiglio Nazionale ed erano entrate in vigore il primo gennaio 2011.