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La norma 2.1 sul funzionamento del collegio sindacale affronta la tematica dell’autonomia del Collegio sindacale e dell’attività dei sindaci, durante e successivamente all’espletamento dell’incarico.
La norma consta dei seguenti principi:
La norma 2.2 sul funzionamento del collegio sindacale afferma che, esclusivamente nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, ciascun sindaco può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e i quali possono essere esclusivamente soggetti legati al sindaco da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato.
La norma 2.3 fa riferimento all’art. 2421 del codice civile che prevede, tra i libri sociali obbligatori per le società per azioni, anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale. In esso devono essere trascritti i verbali delle riunioni sottoscritti dagli intervenuti nei quali si deve riferire dell’attività svolta e degli accertamenti eseguiti. Tale libro, a causa del rinvio dell’art. 2477 alle norme delle Spa, è obbligatorio anche per le Srl che hanno l’obbligo di nomina del Collegio sindacale.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale è tenuto a cura del Collegio con modalità da esso determinate secondo le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 2421 c.c.