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Redatto il progetto di bilancio a cura dell’organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici dell’art. 2435-bis c.c., sono obbligate a sottoporre tale documento al giudizio dell’organo deputato, stante la nuova dizione, al controllo legale dei conti previsto dall’art. 14 del d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010 a seguito dell’abrogazione dell’art. 2409-ter c.c. a far data 7 aprile 2010 in forza dell’entrata in vigore dell’art. 37 del medesimo decreto.
In sintesi i paragrafi che costituiscono la relazione al bilancio dei revisori (o dei sindaci revisori) sono i seguenti:
1) un paragrafo introduttivo (obbligatorio) che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società;
2) un secondo paragrafo (obbligatorio) inerente alla descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
3) un terzo paragrafo (eventuale), atto a descrivere le motivazioni per cui il revisore rilascerà un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o esprimerà l’impossibilità a rilasciare un giudizio (tali giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza degli errori riscontrati, della limitazione alle indagini subita o dell’incertezza riscontrata nel corso delle attività di controllo e verifica).