Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 8628 del 29 aprile 2015 : "Immobile abitativo: sì alla detrazione IVA in caso di utilizzo strumentale”
Il diritto alla detrazione dell'IVA, in relazione ai beni o ai servizi acquistati nell'esercizio di un impresa, è applicabile al di là del tenore letterale della norma di cui all'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'effettiva natura del bene correlata agli scopi dell'impresa; per tali ragioni gli immobili catastalmente individuati come abitativi ma in realtà utilizzati nell'ambito di attività ricettizie, quali affittacamere o gestione di case vacanze, che comportino l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere considerati alla stregua degli immobili identificati come strumentali. Pertanto è da riconoscersi la detraibilità dell'IVA imputabile a lavori di ristrutturazione della porzione di immobile avente catastalmente destinazione abitativa (cat. A2), ma in concreto utilizzato per lo svolgimento dell'attività "affittacamere e case per vacanze", da qualificarsi perciò come bene strumentale.
Indice
"Immobile abitativo: sì alla detrazione IVA in caso di utilizzo strumentale” ( PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. IMMOBILI AD USO ABITATIVO UTILIZZATI IN ATTIVITA’ TURISTICA: LA DETRAIBILITA’ DELL’IVA SECONDO LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA