Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6855 del 3 Aprile 2015 "Famiglia di fatto e perdita dell’assegno di divorzio"
L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge.
Indice
"Famiglia di fatto e perdita dell’assegno divorzile" - Cass. n. 6855/2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. L’ASSEGNO DI DIVORZIO: FUNZIONI E CONDIZIONI DI APPLICABILITA’
2. PERDITA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO: MATRIMONIO E CONVIVENZA MORE UXORIO
3.LA SENTENZA ANNOTATA
LA TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA