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Nell'ebook le novità del 2024 per il pagamento dell'IMU.
Aggiornato al nuovo modello di dichiarazione in GU n.112 del 15.05.2024 e con la Sentenza della Corte Costituzionale del 18.04.2024.
Al via le istanze di rimborso per l’Imu pagata sugli immobili occupati abusivamente.
eBook in pdf di 98 pagine.
Stop al pagamento dell'IMU sugli immobili occupati abusivamente con la possibilità dei proprietari di richiedere il rimborso di quanto pagato in passato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 60/2024. Chi ha già usufruito dell'esenzione per il 2023 dovrà compilare la dichiarazione IMU per comunicare la problematica al Comune, come stabilito dal Ministero dell'economia.
Slitta al 2025 la possibilità per i Comuni di introdurre nuove esenzioni. Confermata ancora per un anno la proroga delle esenzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 nel Centro Italia. Per l'acconto da pagare entro il prossimo 17 giugno si dovrà fare riferimento alle aliquote deliberate per il 2023.
Nell’ebook le ultime novità.
Premessa
1. L'identikit dell'imposta
1.1 Le regole generali
1.2 Aliquote e soggetti obbligati
1.2.1 Il genitore affidatario
1.2.2 Multiproprietà, beni condominiali e fallimenti
1.3 Rendita catastale e moltiplicatori
1.4 Immobili del gruppo D non iscritti al catasto
1.5 Deducibilità dell'imposta per gli immobili strumentali
1.6 Fabbricati rurali strumentali
1.7 Niente IMU per gli immobili merce
1.8 Immobili collabenti come aree fabbricabili
1.9 IMU Enti non commerciali
1.10 Immobili esenti non prima casa
1.11 Prorogata l'esenzione d'imposta per gli immobili dei crateri sismici
2. Stop all'IMU sugli immobili occupati abusivamente
2.1 L'esenzione dal 2023
2.2 La sentenza della Consulta
2.3 Sentenza con valore retroattivo
3. La definizione di prima casa
3.1 Requisiti indispensabili
3.1.1 Il diritto di abitazione del coniuge superstite
3.1.2 In caso di trasferimento
3.2 Detrazione in cifra fissa per la prima casa di lusso
3.3 Pertinenze
3.4 Prima casa parzialmente locata e/o ad uso promiscuo
3.5 I coniugi con residenze diverse
3.5.1 Le considerazioni della Consulta
3.5.2 Contro i possibili abusi più controlli dei Comuni
3.5.3 Esenzione IMU anche per due immobili nello stesso Comune
3.6 Casa assegnata all'ex coniuge
3.7 Immobili degli appartenenti alle Forze dell'ordine
3.8 Le case delle cooperative
3.9 Appartamenti di anziani e disabili trasferiti in case di cura
4. Altri immobili agevolati
4.1 Gli immobili tutelati dalle Belle Arti
4.2 Gli immobili inagibili
4.3 Le case concesse in comodato
4.4 Gli appartamenti dati in locazione a canone concordato
4.5 Sconto d'imposta per la prima casa dei pensionati esteri
5. Terreni e aree fabbricabili
5.1 Giardini e altri appezzamenti
5.2 Margini di manovra per il valore dei terreni edificabili
5.3 Niente imposte per i terreni degli imprenditori agricoli
5.4 Le esenzioni per ubicazione
5.5 In caso di fusione tra Comuni
6. Periodo di possesso e comproprietà
6.1 Il periodo di possesso
6.1.1 Le regole per gli eredi
6.2 L'IMU in caso di comproprietà
6.3 No alla solidarietà in caso di mancato pagamento
7. Acconto e saldo
7.1 I conteggi per l'acconto di giugno
7.2 Pagamento e compensazione
7.3 La compilazione del modello F24
7.3 Il saldo
7.4 Altre indicazioni nelle delibere
8. Accertamenti e rimborsi
8.1 In caso di mancato pagamento
8.2 Accertamento atto esecutivo
8.3 La richiesta di rimborso
9. La dichiarazione IMU
9.1 I soggetti obbligati
9.2 I dati del soggetto che presenta la dichiarazione
9.3 I dati degli immobili
9.4 Modalità di presentazione
9.5 Modalità di presentazione in ritardo
10. FAQ
11. Fac Simile
Facsimile di un modello di richiesta di Rimborso IMU
Appendice Normativa
Accertamento parziale, integrativo e modificativo: cosa cambia dopo le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente D.Lgs 219/2023 in vigore dal 18 gennaio 2024.
eBook in pdf di 100 pagine
La reiterazione nel tempo del potere di accertamento, pur concessa all’Amministrazione finanziaria in funzione dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, è tuttavia da considerarsi di carattere straordinario ed è regolamentata e contenuta dalla legge, in quanto fortemente limitativa del diritto di difesa del contribuente.
Ordinariamente, infatti, l’attività di accertamento dovrebbe essere eseguita in maniera unitaria e globale.
Diversi sono gli strumenti che sono messi a disposizione degli uffici dell’Amministrazione. Con l’accertamento parziale viene consentito di concentrare l’istruttoria solo su alcuni aspetti della posizione fiscale del contribuente, rinviando a momenti successivi l’eventuale verifica degli altri, per permetterle di procedere in maniera celere ed efficace nella sua azione di contrasto all’evasione. È consentito, inoltre, agli uffici di eseguire ulteriori attività istruttorie e di accertamento ove, in momenti successivi, entrino nella loro disponibilità dati e informazioni utili a integrare la pretesa già avanzata o a rimodularla, fornendo una diversa chiave di lettura agli elementi posti alla base della precedente pretesa.
La regolamentazione di questi strumenti ha subito nel corso degli anni una forte evoluzione, con la quale il legislatore ha inteso adeguarne il contenuto sia al rafforzamento dei poteri istruttori conferiti agli Uffici finanziari sia allo sviluppo di nuovi modelli procedimentali dell’agire amministrativo, che hanno visto riconosciuto in maniera sempre maggiore il diritto del cittadino/contribuente alla partecipazione al procedimento amministrativo di accertamento attraverso il contraddittorio preventivo.
In tale contesto, la contrapposizione tra le esigenze di efficacia dell’attività amministrativa e quelle di tutela del diritto di difesa del contribuente, ha dato origine a vivaci dibattiti in dottrina e ad alterne pronunce della giurisprudenza, ai quali il legislatore delegato ha ampiamente attinto per formulare i decreti delegati della riforma tributaria.
In questa trattazione si intende i, pertanto, fornire una lettura attuale delle norme che regolano i suddetti strumenti di accertamento, contestualizzandoli con le più recenti riforme dello Statuto del contribuente e del procedimento accertativo.
Prefazione a cura del Prof. Avv. Gianfranco Ferranti
1. I principi di unicità e globalità
1.1 Il nuovo art. 9 bis dello Statuto del contribuente
1.2 Le possibili deroghe ai principi di unicità e globalità dell’azione accertativa
1.3 Gli effetti della violazione delle norme che disciplinano le deroghe ai principi di unicità e globalità
2. L’accertamento parziale nelle imposte dirette e nell’IVA
2.1 Cenni introduttivi
2.2 La disciplina normativa degli accertamenti parziali
2.3 Previsioni normative generali in materia di accertamento parziale
2.4 Ulteriori ipotesi specifiche in cui è consentito l’accertamento parziale
2.4.1 Redditi imputati per trasparenza
2.4.2 Recupero di crediti di imposta inesistenti o indebitamente fruiti, tasse imposte e altri importi non versati, compresi i contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti e cessioni di crediti di imposta operate in assenza dei requisiti
2.4.3 Controllo formale delle dichiarazioni
2.4.4 Accertamento in ipotesi di abuso del diritto e disallineamenti da ibridi
2.5 Le norme di coordinamento tra le ipotesi di accertamento parziale e alcuni istituti deflattivi del contenzioso
2.5.1 Le norme di coordinamento presenti nello Statuto del contribuente
2.5.2 Le norme di coordinamento presenti nel decreto in materia di accertamento con adesione
2.5.3 Effetti del ricorso all’accertamento parziale
2.6 Presupposti e perimetro applicativo dell’accertamento parziale: le differenze con gli accertamenti integrativi e modificativi
2.6.1 Principi di unicità e globalità degli atti e necessità di sopravvenuti elementi: l’esclusione della sovrapposizione tra le discipline dell’accertamento parziale e di quello integrativo
2.6.2 I presupposti dell’accertamento parziale e le caratteristiche delle fonti di innesco
2.7 I poteri istruttori degli Uffici e i presupposti formali e sostanziali degli accertamenti parziali
2.8 Le norme “speciali” in materia di accertamento parziale
3. L’accertamento integrativo
3.1 Rapporti tra accertamento integrativo e accertamento parziale
3.2 L’accertamento integrativo
3.3 L’accertamento integrativo e la procedura di adesione
3.4 Coesistenza degli avvisi di accertamento
3.5 Conclusione sull’accertamento integrativo
4. L’accertamento modificativo
4.1 L’istituto in generale
4.2 Le differenze con l’accertamento integrativo
4.3 Il rapporto con l’accertamento originario
5. Accertamento modificativo e integrativo e rapporto con il potere di autotutela
5.1 L’istituto dell’autotutela in ambito tributario
5.2 L’autotutela sostitutiva
Bibliografia
La disciplina dell'impresa sociale
Le imprese sociali, le start-up a vocazione sociale, l’impresa agricola sociale, la società benefit e i fondi per l’imprenditoria sociale (EuSEF)
eBook in pdf di 294 pagine.
Edizione 2024
L’impresa sociale è stata introdotta più di dieci anni fa dal Decreto Legislativo n° 155 del 2006. Essa era una qualifica che le organizzazioni non profit potevano assumere mantenendo la disciplina per esse dettata dalle norme specifiche che le regolano, come, per esempio, la Legge n° 381 del 1991 sulle cooperative sociali e purché l’attività dell’ente consistesse nella produzione o nello scambio dei beni o dei servizi di utilità sociale previsti dal Dlgs 155/2006. Da ciò è derivato che le conseguenze pratiche di questo Decreto per le organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, comitati) sono state limitate nella pratica, come testimonia il fatto che, dal 2006 al 2017, ne sono nate solo alcune centinaia. Ciò è stato dovuto anche al fatto che la disciplina dell’impresa sociale non prevedeva norme agevolative specifiche sul piano fiscale, per cui se queste c’erano derivavano dalla forma giuridica in cui l’impresa sociale era costituita e non da norme emanate per promuovere proprio tale impresa.
L’innovazione più importante del Dlgs 155/2006 fu nel fatto che anche le imprese in forma di società potevano assumere la qualifica di impresa sociale (le imprese individuali non possono essere “imprese sociali”). In tal modo esse diventavano, assieme alle società cooperative a mutualità prevalente (categoria che, ricordiamo, comprende le cooperative sociali) che non hanno questa qualifica, il trait d’union fra il mondo delle organizzazioni a scopo di lucro (o profit) e quello degli enti senza scopo di lucro (o non profit).
L’impresa sociale ha scisso esplicitamente per la prima volta il nesso fra il concetto di impresa (esclusa l’impresa cooperativa ed, in particolare, l’impresa cooperativa sociale) e quello di scopo di lucro, per il quale l’attività dell’impresa è finalizzata a generare un utile che andrà all’imprenditore o sarà suddiviso fra i soci. In tal modo il legislatore ha preso atto dell’esistenza di forme imprenditoriali ed organizzative volte a perseguire finalità civiche o solidaristiche o di utilità sociale che operano nel mercato concorrenziale. In altre parole, si può anche dire che l’impresa sociale ha scisso il concetto di “impresa commerciale” (cioè a scopo di lucro), per cui l’impresa non è più soltanto commerciale ma può essere anche sociale nel senso che può avere le finalità prima indicate.
Siccome gli enti profit o non profit che hanno assunto la qualifica di impresa sociale sono stati fino al 2017 abbastanza pochi, negli ultimi anni si è tentato un rilancio dell’istituto prevedendo che le imprese sociali, se hanno forma di società di capitali o cooperativa, possono essere “start-up innovative a vocazione sociale” (Decreto-Legge n° 179 del 2012) e che possano essere imprese agricole o cooperative sociali che svolgono anche le attività di utilità sociale previste dalla Legge n° 141 del 2015. Inoltre, la Legge n° 208 del 2015 ha introdotto un istituto simile all’impresa sociale, la “società benefit” che, però, mantiene lo scopo di lucro e quindi non può avere anche la qualifica di impresa sociale. Infine, il Regolamento UE n° 346 del 2013 ha disciplinato i fondi comuni di diritto europeo che investono nelle imprese sociali, i c.d. “fondi EuSEF”.
Tutti questi istituti sono esaminati nel presente e-book ai Paragrafi 3, 9, 10 e 11.
Il momento del rilancio di questo istituto sembra essere arrivato col Decreto Legislativo n° 112 del 2017 che, emanato in virtù della delega al Governo contenuta nella Legge n° 106 del 2016 sulla “riforma del terzo settore e dell’impresa sociale”, è appunto quello dedicato alla revisione della disciplina dell’impresa sociale.
Questo decreto, mantenendo fermi i principi sopra esposti dell’abrogato Dlgs 155/2006, vale a dire l’obbligo di svolgere una o più attività di interesse generale a fini di utilità sociale (da cui deve o devono derivare almeno il 70% dei ricavi complessivi dell’ente), la possibilità per qualsiasi tipo di società di diventare impresa sociale e l’assenza dello scopo di lucro (sia pure con qualche eccezione), ha introdotto delle importanti novità che lasciano prevedere nel futuro una certa diffusione dell’istituto.
Infine, segnaliamo che alla disciplina dell’impresa sociale contenuta nel Dlgs 112/2017 sono state apportate alcune correzioni ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo n° 95 del 2018 che illustriamo nell’e-book.
Il testo è inoltre aggiornato:
Sintesi
1. La qualifica di “impresa sociale” delle organizzazioni non profit e delle imprese in forma societaria riformata dal D.lgs. n° 112/2017: cosa comporta e a chi si applica
2. Le attività d’impresa di interesse generale che possono essere esercitate dalle imprese sociali. Il concetto di “principalità” di queste attività
3. Le start-up innovative a vocazione sociale: una tipologia di ente senza scopo di lucro simile ma non identica all’impresa sociale
4. L’assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali ed i casi in cui possono distribuire una quota degli utili o degli avanzi di gestione
5. La costituzione, l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la struttura proprietaria e gli organi dell’impresa sociale. La contabilità, il bilancio civilistico ed il bilancio sociale
5.1 La costituzione e l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle imprese sociali
5.2 La struttura proprietaria e gli organi delle imprese sociali
5.3 La contabilità, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale delle imprese sociali
5.3.1 La contabilità, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale delle imprese sociali in generale. I patrimoni destinati a uno specifico affare
5.3.2 La struttura e i contenuti del bilancio sociale delle imprese sociali
5.3.3 La valutazione dell’impatto sociale delle attività - VIS –
6. Le vicende dell’impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo
7. Il trattamento dei lavoratori e l’impiego di volontari nell’impresa sociale. I controlli esterni su di essa: il D.M. del 29 Marzo 2022
7.1 Il trattamento dei lavoratori e l’impiego dei volontari da parte dell’impresa sociale
7.2 I controlli esterni sull’impresa sociale: i principi generali, i soggetti controllori ed il controllo ordinario
7.3 I controlli esterni sull’impresa sociale: gli esiti del controllo ordinario, i provvedimenti conseguenti, l’ispezione straordinaria, il contributo di vigilanza
8. Il regime fiscale agevolato delle imprese sociali e gli incentivi fiscali per gli investimenti nel capitale e per erogazioni liberali. Il cinque per mille dell’IRPEF
8.1 Il regime fiscale agevolato delle imprese sociali per l’imposta sul reddito dopo il Dlgs 95/2018
8.2 Gli incentivi fiscali per chi investe nel capitale delle imprese sociali
8.3 Le agevolazioni in materia di imposte indirette e di tributi locali
8.4 Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle imprese sociali
8.5 La partecipazione delle imprese sociali al cinque per mille dell’IRPEF
8.6 Le cessioni gratuite di merce alle imprese sociali: Legge n° 166 del 2016 riformata dalla Legge n° 205 del 2017
8.7 Le lotterie filantropiche che possono essere organizzate anche dalle imprese sociali
9. L’impresa di agricoltura sociale disciplinata dalla Legge n° 141 del 2015
10. La “società benefit” introdotta dalla Legge n° 208 del 2015 e il credito d’imposta per le spese della sua costituzione previsto dal DL 34/2020
11. I fondi di investimento collettivo (fondi comuni) per l’imprenditoria sociale (EuSEF) disciplinati dal Regolamento UE n° 346 del 2013
Allegati
Guida pratica per la gestione e divisione di un’eredità;
eBook in pdf di 84 pagine.
L’ambito successorio è complesso ed affascinante: non solo per quanto riguarda la disciplina normativa, ma soprattutto per il carattere non giuridico che la pervade.
Questo è specialmente vero quando i coeredi decidono di dividere l’eredità: alla complessità giuridica si somma la complessità delle relazioni umane.
Il compito del professionista del diritto è, a mio avviso, quello di agevolare il dialogo tra le parti al fine di evitare il più possibile l’ambito giudiziale, e tutti i gravami che questo porta.
Allo stesso tempo, però, non si può mettere in secondo piano la disciplina codicistica e le innovazioni che giurisprudenza e dottrina portano in ogni aspetto della vicenda successoria.
Questo testo nasce dunque come manuale pratico utile ai tecnici del diritto: è una sorta di compendio, innovato con la giurisprudenza più rilevante e più recente, dal taglio pratico.
Senza alcuna pretesa di scientificità e formalità, l’eBook vuole essere un breve manuale per gli operatori del diritto che intendono approcciarsi ad una materia complessa come quella in oggetto. L'autore ha cercato di semplificare il più possibile le nozioni, e di vedere il problema – complesso - della divisione ereditaria dal momento iniziale al momento finale, fino all’eventuale momento patologico.
Tutto ciò si riflette nella struttura della presente guida e, in particolare, nella divisione in capitoli.
Il primo capitolo è un’introduzione generale alla materia: viene compendiato il fenomeno successorio, e vengono indicati i soggetti che ne sono (e che non ne sono) coinvolti.
Il secondo capitolo tratta nello specifico della comunione ereditaria: cos’è, cosa non è, come nasce e come si sviluppa. Infine, come può concludersi.
Il terzo capitolo analizza in tutte le sue fasi la divisione ereditaria: essa può essere, come noto, giudiziale o negoziale. Tratterò della disciplina comune, con le specificazioni del caso quando necessario. Non ci sarà un focus particolare per gli aspetti processualistici della vicenda, data la natura del presente contributo. L’aspetto negoziale (ossia: la divisione concorde tra i coeredi) sarà invece valorizzato.
Il quarto capitolo è dedicato alla patologia della divisione: patologia che può riguardare l’oggetto (ad esempio, beni da dividere oggetto di ipoteca) oppure il soggetto (lesioni dei diritti dei coeredi, che questi intendono azionare dopo la divisione). In particolar modo, tratterò delle problematiche relative alle ipoteche iscritte sui beni comuni, ed alla circolazione dei beni immobili abusivi.
Introduzione
1. La successione mortis causa ed i soggetti dell’eredità
1.1 La successione a causa di morte nei suoi profili essenziali
1.1.1 Cos’è la successione mortis causa. L’erede ed il legatario.
1.1.1.1 Definizione di successione mortis causa. L’erede, il legatario e le differenze tra loro.
1.1.2 L’apertura della successione: quando e dove si apre la successione ereditaria
1.1.3 La chiamata alla successione ereditaria.
1.2 Soggetti dell’eredità
1.2.1 Il coniuge, il coniuge separato ed il coniuge divorziato.
1.2.2 La parte unita civilmente
1.2.3 Il convivente
1.2.4 I figli. L’istituto della rappresentazione successoria (art. 467 c.c.)
1.2.5 Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni..)
1.2.6 Fratelli e sorelle
1.2.7 Gli altri parenti. La successione in favore dello Stato italiano
2. La comunione ereditaria
2.1 La comunione ereditaria: definizione e cenni introduttivi.
2.1.1 Cenni sulla comunione in generale.
2.1.2 Il diritto di sciogliere la comunione ereditaria, ed i limiti del diritto medesimo.
2.1.3 La divisione della comunione ereditaria.
2.2 La divisione contrattuale: il contratto di divisione ereditaria.
2.2.1 L’accordo (cenni).
2.2.2 L’accordo (le parti del contratto divisionale)
2.2.3 L’accordo (i creditori particolari dei coeredi)
2.2.4 L’oggetto della divisione ereditaria (cenni introduttivi).
2.2.5 L’oggetto della divisione ereditaria (beni mobili ed immobili).
2.2.6 L’oggetto della divisione ereditaria (le quote sui singoli beni ereditari).
2.2.7 La forma.
3. La divisione ereditaria
3.1 La formazione dell’attivo e passivo ereditari (prima fase)
3.1.1 Cenni introduttivi. Il primo passaggio (formazione dell’attivo e passivo ereditari).
3.2 La vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari (seconda fase)
3.3 La resa dei conti (terza fase)
3.4 Prelevamenti (quarta fase).
3.5 La collazione (quinta fase)
3.6 La formazione delle porzioni (sesta fase).
3.7 L’assegnazione delle porzioni (settima ed ultima fase, necessaria).
4. La fase patologica della divisione ereditaria
4.1 L’immobile del coerede in comunione legale.
4.1.1 Se il bene da dividere appartiene ad entrambi i coniugi quali coeredi.
4.1.2 Se il bene da dividere appartiene ad uno solo coniuge in comunione dei beni (successione aperta prima del matrimonio).
4.1.3 Se il bene da dividere appartiene ad uno solo coniuge in comunione dei beni (successione aperta dopo il matrimonio).
4.1.4 Se il bene da dividere appartiene ad uno solo coniuge in comunione dei beni (successione aperta dopo il matrimonio) e la divisione prevede un conguaglio.
4.2 L’immobile gravato dal diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
4.3 L’immobile gravato da ipoteca iscritta dai creditori di un coerede.
4.3.1 L’ipoteca iscritta su tutti i beni oggetto di divisione
4.3.2 L’ipoteca iscritta su alcuni tra i beni oggetto di divisione.
4.4 Le garanzie prestate dai condividenti.
4.4.1 La garanzia per evizione e molestie.
4.4.2 La garanzia per insolvenza del debitore di un credito.
4.5 L’impugnazione della divisione contrattuale.
4.5.1 Annullamento per violenza e dolo.
4.5.2 Rescissione per lesione (art. 763, comma I c.c.). La distinzione
4.6 La circolazione del bene immobile abusivo
4.6.1 La sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 25021/2019
4.7 Il contenzioso in materia ereditaria: brevissimi cenni.
4.7.1 Il procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Le agevolazioni per le imprese con sede nelle zone economiche speciali 2024 (ZES Unica del mezzogiorno, ZLS e ZFDI), eBook in pdf di 114 pagine.
Aggiornato al DPCM 40/2024 di attuazione delle ZLS in GU n.77 del 02.04.2024, al DPCM 17.05.2024 di attuazione del credito di imposta ZES ed al Decreto-Legge 60/2024 sulla decontribuzione nella ZES Unica
La zona economica speciale o zona di libero scambio (ZES) o free trade zones (FTZ) è un’area geografica delimitata all’interno di un paese in cui le imprese nazionali e quelle estere possono importare materiali, svolgere attività di produzione, movimentare beni ed esportare prodotti finiti senza essere soggetti a tariffe (dazi), quote di importazione o esportazione ed altre formalità burocratiche doganali totalmente o in misura ridotta rispetto al resto del territorio della nazione che l’ha istituita.
Esse, inoltre, sono di solito ubicate presso città od aree importanti e dotate di specifici vantaggi infrastrutturali per il commercio come la presenza di porti, aeroporti, ferrovie, autostrade o frontiere con altri paesi.
L’istituzione delle ZES ha principalmente l’obbiettivo di attrarre nell’area geografica di ubicazione nuovi investimenti diretti esteri (IDE) ma anche nazionali. A tal fine, per le ZES in cui si svolge anche un’attività di produzione o trasformazione, è importante la presenza nell’area anche di zone industriali attrezzate, di manodopera qualificata e non, di centri di ricerca, di filiali di banche ed altri intermediari finanziari e assicurativi, di società di consulenza gestionale, ecc.
L’istituto della zona economica speciale è di recente introduzione nell’ordinamento italiano, in quanto essa risale al Decreto-Legge n° 91 del 2017 (“Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” o “Decreto Sud”, convertito in Legge n° 123 del 2017) successivamente più volte riformato. L’art. 4 di questo introdusse le zone economiche speciali (ZES) mentre l’art. 5 era dedicato ai benefici fiscali ed alle semplificazioni burocratiche di cui godevano le imprese che operano in queste aree.
A partire dal 1° Gennaio 2024, sulla base della riforma contenuta negli articoli da 9 a 16 e 22 del Decreto-Legge 124/2023, le otto ZES che sono state istituite nel Mezzogiorno d’Italia dal 2017 al 2023 sono confluite nella “ZES unica per il Mezzogiorno” il cui territorio comprende le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. La ZES unica comprende quindi le regioni c.d. “meno sviluppate” o “in transizione” (solo l’Abruzzo) identificate dal diritto comunitario sulla base della loro distanza dal PIL pro capite medio dei ventisette paesi aderenti all’Unione Europea.
Il territorio su cui si applicano le agevolazioni previste per le imprese che investono nelle ZES passa dall’essere lo 0,4% della superficie complessiva del Sud Italia, comprendente i porti più importanti, le zone retroportuali e le principali zone industriali del Sud, al 95% circa di questa, dato che sono escluse alcune zone dell’Abruzzo. Essa è la zona economica speciale più grande del mondo per estensione territoriale (117.600 kmq) e la seconda per popolazione residente (19.350.000 persone). In tal modo la finalità della ZES unica passa dall’essere quella dello sviluppo di queste sole aree a quella dello sviluppo del Mezzogiorno in generale.
Le agevolazioni fiscali e finanziarie per le imprese che investono nella ZES unica sono di tre tipi:
Segnaliamo che un’altra agevolazione, attiva fino al 31 Dicembre 2023 e consistente nel dimezzamento dell’imposta sul reddito (IRES od IRPEF) per le nuove attività avviate da imprese sempre nel territorio della ZES unica, introdotta dei commi da 173 a 178 dell’articolo 1° della Legge 178/2019 è stata sospesa a partire dal 1° Gennaio 2024, ma non abrogata, dall’ultimo periodo del 4° comma dell’art. 22 del DL 124/2023 per cui potrebbe essere riproposta in futuro, se ci sarà la volontà politica in tal senso e se si troveranno i fondi per finanziarla.
Questa agevolazione rientrava e rientra tuttora nella tipologia “de minimis”, che dà diritto a massimo 300.000 Euro di beneficio in tre esercizi, per cui, siccome tale agevolazione valeva per i primi sette esercizi della nuova attività, essa poteva dare diritto ad un beneficio di importo massimo di 700.000 Euro.
Una variante delle ZES, vale a dire la zona logistica semplificata (ZLS), è stata invece introdotta dai commi da 61 a 65 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017 e può essere ubicata nelle “regioni più sviluppate” o “in transizione” (Marche ed Umbria, visto che l’Abruzzo rientra nella ZES unica Sud) del nostro paese dove non si possono creare delle ZES, cioè nelle regioni costiere del Centro e del Nord Italia. Le citate norme di legge sulla ZLS sono state attuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n° 40 del 4 Marzo 2024.
Segnaliamo, inoltre, che questo e-book è aggiornato alla riforma della disciplina della ZES che ha istituito la ZES unica per il Mezzogiorno contenuta negli articoli da 9 a 16 e 22 del Decreto-Legge n° 124 del 2023 convertito in Legge n° 162 del 2023 ed attuato dal DPCM del 17 Maggio 2024 per quanto riguarda le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti le cui istanze telematiche all’Agenzia delle Entrate possono essere presentate a partire dal 12 Giugno.
Sintesi
1. Cosa sono le zone economiche speciali (ZES), la loro evoluzione storica e le loro caratteristiche in termini di vantaggi che offrono alle imprese
2. Le tipologie delle ZES e le regole previste dal diritto comunitario
3. Le tipologie di Free Trade Zones previste dall’ordinamento italiano: le Zone Economiche Speciali (ZES), le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e le Zone Franche Doganali Intercluse (ZFDI)
4. La costituzione, l’organizzazione e la governance della ZES unica per il Mezzogiorno
5. Le agevolazioni amministrative per le imprese insediate nella ZES unica: lo sportello unico digitale della ZES unica del Mezzogiorno – S.U.D. ZES e il procedimento di autorizzazione unica per l’avvio degli insediamenti produttivi
5.1 Lo sportello unico digitale della ZES unica del Mezzogiorno – S.U.D. ZES
5.2 Il procedimento di autorizzazione unica per l’avvio degli insediamenti produttivi ubicati nella ZES unica del Mezzogiorno
6. Le agevolazioni fiscali e finanziarie per le imprese insediate nella ZES unica
6.1 Il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ubicate nella ZES unica
6.2 La possibilità, per gli investimenti effettuati dalle imprese nella ZES unica, di usufruire del finanziamento agevolato previsto per i c.d. “Contratti di Sviluppo” gestiti da Invitalia Spa
6.3 La riduzione alla metà dell’imposta sul reddito per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES, ora nella ZES unica, prevista dalla Legge 178/2020 (agevolazione sospesa a partire dal 1° Gennaio 2024)
6.4 La decontribuzione per le nuove assunzioni delle microimprese nella ZES unica introdotta dall’art. 24 del Decreto-Legge n° 60 del 2024
7. Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) delle regioni più sviluppate e la loro disciplina dopo l’istituzione della ZES unica del Mezzogiorno
7.1 La disciplina legislativa delle zone logistiche semplificate (ZLS)
7.2 Le norme di attuazione delle ZLS: il DPCM n° 40 del 2024: il procedimento di istituzione di esse ed il loro Piano di sviluppo strategico.
7.3 Le norme di attuazione delle ZLS: il DPCM n° 40 del 2024: la governance ed il controllo sulle ZLS e le semplificazioni amministrative ad esse destinate (l’autorizzazione unica).
8. Conclusioni
Allegati normativi
Tutte le novità e le regole dopo la conversione in legge del D.L. 29/03/2024 n. 39 (Legge 23 maggio 2024, n. 67 – GU Serie Generale n. 123 del 28-05-2024)
eBook in pdf di 66 pagine.
Passa a dieci anni la durata della detrazione per il Superbonus a partire dalle spese 2024, e arriva anche lo stop alla possibilità di cedere le rate residue delle detrazioni usufruite in passato. Per fornitori e cessionari resta la possibilità di compensare in quattro anni.
Queste le principali novità introdotte con la legge di conversione del decreto 39/2024 che aveva già stabilito lo stop definitivo alla possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito per chi aveva presentato la CILAS entro il 16 febbraio 2023 ma non aveva effettuato alcuna spesa alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Opzioni ancora ammesse ma con il limite di spesa di 400 milioni di euro nel 2024 per gli interventi di ricostruzione dopo gli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con il controllo del Commissario alla ricostruzione sull'andamento della spesa. Il testo prevede anche la sospensione dell'uso in compensazione dei crediti d'imposta da Superbonus in presenza di debiti fiscali di importo superiore ai 10.000 euro.
A parte queste novità, l'anno in corso si era aperto già con il Superbonus con aliquota ridotta al 70%, e possibilità di eseguire interventi esclusivamente da parte dei condomini, sia per le parti comuni che per i singoli appartamenti all’interno dell’edificio. Non si perderà la detrazione per le spese del 2023 anche se non saranno completati i lavori grazie al decreto con la sanatoria di fine anno. Contributo ad hoc per i proprietari con redditi familiari entro la soglia di 15.000 euro. Nessuna proroga per le villette e gli immobili funzionalmente autonomi, con l’unica eccezione degli interventi di ricostruzione dei fabbricati lesionati nelle zone colpite dal terremoto nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ristrette però le possibilità di usufruire in questi casi dell'opzione per sconto o cessione.
Da gennaio 2024 è scattata anche la tassazione più elevata per chi vende gli immobili riqualificati con la maxi agevolazione, con regole ancora più stringenti per chi ha utilizzato sconto in fattura o cessione del credito.
Nell'ebook tutte le novità dopo la conversione in legge del decreto 39/2024.
Premessa
1. Aliquote e lavori
1.1 Le regole generali
1.2 Aliquota ancora al 110% per la ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti
1.2.1 Nesso causale tra sisma e danni all'edificio
1.3 Villette e immobili autonomi
2. Lavori in corso ancora con sconto e cessione
2.1 Le date di riferimento
2.2 Le varianti in corso d'opera
2.3 Immobili lesionati e opzioni 2024
2.3.1 Obbligo di polizza catastrofale
3. Stop opzioni e controlli preventivi
3.1 Stop cessioni per tutti i lavori mai avviati
3.2 Quando sono ancora possibili sconto e cessione
3.3 I controlli sulla spesa per la ricostruzione
3.3.1 Fondo per la riqualificazione degli edifici delle zone terremotate
3.3.2 Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
3.4 Comunicazione preventiva delle spese
3.5 Niente detrazione per chi non invia i dati
4. Detrazione obbligatoria in 10 anni
4.1 Sale il numero delle rate per le spese dal 2024
4.2 Stretta su banche e intermediari per i crediti acquistati al di sotto del 75%
4.2.1 Per banche e intermediari dal 2025 niente compensazione con debiti contributivi
4.3 Niente più cessione del credito per le rate residue
5. Più controlli in loco sugli edifici riqualificati
5.1 Comuni coinvolti nelle verifiche
5.2 I controlli sui cantieri finanziati dal PNNR
5.3 I controlli alla luce del nuovo decreto PNNR
5.4 L'accesso in cantiere
5.5 Le comunicazioni alle Entrate
6. Compensazione sospesa in presenza di debiti fiscali
6.1 Compensazione sospesa
6.2 Niente stop in caso di piani di rateazione attivi
6.3 Fermi i termini di utilizzo delle rate
7. Sanatoria per i lavori non conclusi in caso di sconto o cessione
7.1 Stato del cantiere e diritto alla detrazione
7.2 Decreto e sanatoria
7.3 La relazione al provvedimento
7.4 I dubbi di costruttori e professionisti tecnici
7.5 Il contributo per i contribuenti a basso reddito
7.6 Come si definisce la soglia di reddito familiare
8. Più tasse sulle vendite degli edifici riqualificati
8.1 Plusvalenza fino a 10 anni dal termine dei lavori
8.2 Termini dei lavori e tasse sulla plusvalenza
8.3 Nel mirino le vendite dal 1° gennaio 2024
8.4 Le verifiche del Fisco sulle mancate variazioni della rendita catastale
8.5 Più salato il conto dell’IMU sulle seconde case
9. Annullamento della comunicazione di prima cessione
9.1 La lista degli errori formali
9.1.1 Casi particolari
9.2 Gli errori sostanziali
9.3 L’istanza di annullamento del credito
9.4 La compilazione del modello
10. Annullamento comunicazione cessioni successive
10.1 Nuovo modello sempre a doppia firma
10.2 Crediti tracciabili da revocare per singola rata
10.3 Crediti non tracciabili e disponibilità
10.4 Comunicazione crediti inutilizzabili
10.5 No alla comunicazione in caso di crediti oggetto di sequestro
Appendice normativa
Gli enti religiosi nel Terzo settore: aspetti civilistici, contabili e fiscali; eBook in pdf di 228 pagine.
Aggiornato alla Legge di Bilancio 2024 e alla Legge delega per la Riforma fiscale
eBook in pdf di 228 pagine.
La recente entrata in vigore dei decreti legislativi per il riordino e la revisione del Terzo settore, realizza un’importante opera di riforma di «un settore collocato tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione», in armonia con i principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà.
In questo variegato universo, caratterizzato da un’estrema frammentazione e da una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo, il legislatore interviene al fine di emanare un’articolata disciplina di riforma, sul presupposto che profit e non profit possono rapportarsi in modo complementare, al fine di ottenere una concreta tutela e valorizzazione dei diritti civili e sociali, attraverso la costruzione di reti solidali, in cui lo Stato (insieme alle Regioni e ai Comuni) e le associazioni di Terzo settore collaborino in modo sistematico.
In tale contesto, si inserisce una riflessione in materia di inquadramento degli enti religiosi, per cui vengono previste — nel Codice del Terzo settore — disposizioni ad hoc (anche in ambito fiscale e tributario), che si allineano ai recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale e ai principi comunitari (in particolare, in materia di esenzione ICI/IMU).
il presente lavoro con l’obiettivo di analizzare gli aspetti giuridici, fiscali e contabili che caratterizzano il nuovo inquadramento degli enti religiosi nel terzo settore, attraverso anche casi di studio esemplificativi si articola in tre parti:
Un’attenta disamina di tutti gli aspetti sopra prospettati, ci porta a riflettere, ed attenzionare la principale peculiarità dei “rami ETS” e dei “rami/IS” degli enti religiosi legata al loro assoggettamento sia alle norme proprie della rispettiva Confessione, sia alla disciplina contenuta nel CTS o nel D. Lgs. n. 112/2017, secondo che si tratti di un “ramo ETS o IS.
Premessa
Parte prima - L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. disciplina tributaria
1. La soggettività tributaria dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
2. La disciplina tributaria delle attività diverse
3. Aliquota IRES alla metà per gli enti religiosi
4. IRES dimezzata. Requisisti soggettivi e oggettivi per fruire della riduzione (circolare delle Entrate n. 15/E del 17 maggio 2022)
4.1 Coordinamento con il Codice di Terzo settore
4.2 Un quadro finale di sintesi
4.3 Enti religiosi di confessioni acattoliche
5. Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023. Nuovi chiarimenti in tema all’agevolazione IRES
5.1 Il concetto di “gratuità”
5.2 Gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare
5.3 Impiego parziale, nell’attività istituzionale, dei proventi ritratti dalla locazione/vendita che hanno beneficiato della riduzione Ires
5.4 Attività commerciali, strumentali ai fini di religione o di culto, esercitate in maniera marginale
6. Istituti per il sostentamento del Clero. Possibilità di esercitare attività diverse/commerciali
7. Enti ecclesiastici ed esenzioni tributarie: recenti orientamenti Giurisprudenziali
7.1 Esenzione TARSU per edifici adibiti al culto. Un recente orientamento della Cassazione
7.2 Esenzione e riduzione IMU per gli enti ecclesiastici. Legge di Bilancio 2024 e note della CEI
7.2.1 Esenzioni. Casi pratici peculiari
7.2.2 Casi di riduzione IMU
7.2.3 Nuovo modello dichiarazione IMU
7.3 IMU ed enti religiosi. Il punto della Cassazione (sent. n. 35123/2022)
7.4 Sovvenzioni pubbliche per confessioni religiose. Orientamenti giurisprudenziali UE
7.5 Enti ecclesiastici ed agevolazioni fiscali (ICI/IMU). La procedura di infrazione UE
8. La disciplina del procedimento di trasformazione, fusione e scissione degli enti religiosi civilmente riconosciuti
8.1 Operazioni straordinarie degli EECR. Ipotesi di fusione per incorporazione: IRES, IVA e imposta di registro
Parte seconda – L’ente ecclesiastico nella riforma del Terzo settore
1. La riforma del Terzo settore. Sintesi dei contenuti
1.1 Nuovi parametri di non commercialità degli ETS: aspetti definitori, natura retrospettiva e criticità
2. Inquadramento dell’ente religioso nella disciplina di riforma del Terzo settore
3. La (nuova) definizione di Ente religioso nel Codice del Terzo settore. Peculiarità semantiche
4. Coerenza e ragionevolezza nei riferimenti all’ ispirazione confessionale degli enti del Terzo settore
4.1 Le attività di religione e di culto – estraneità al CTS
5. Adempimenti richiesti ai fini dell’iscrizione al RUNTS. Le novità introdotte dalla legge di Governance del PNRR
6. L’adozione del Regolamento. Formalità e contenuti
7. Domanda di iscrizione al RUNTS. Indicazioni pratiche
8. Il Regolamento per il “Ramo ETS”. Indicazioni pratiche fornite dalla CEI
8.1 Iscrizione di rami ETS di enti religiosi: denominazione, condizioni e obblighi
9. Il Regolamento del “Ramo Impresa sociale”
10. Il patrimonio destinato e le scritture contabili separate. Normativa, recenti orientamenti giurisprudenziali e modifiche introdotte dal PNRR
11. Norme non applicabili agli enti religiosi. Profili di specialità
12. La disciplina tributaria per il ramo ETS dell’ente ecclesiastico
12.1 Ramo ETS dell’ente ecclesiastico. Novità previste nella Legge Delega fiscale
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI ESENZIONI TRIBUTARIE
Cassazione sentenza n. 4027 del 14 marzo 2012
Cassazione civile, Sez. VI, 19 dicembre 2018, ordinanza n. 32789
Cass., sent. n. 42, 3 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 29 aprile 2015, n. 8649 127
Cassazione civile sez. trib., sent. 08/07/2015 n. 14225
FAC SIMILI REGOLAMENTO RAMO ETS E RAMO IS
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL’ART. 4 CO. 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
Parte terza – Il “ramo” ETS/IS degli enti religiosi: il patrimonio, aspetti contabili ed il bilancio
1. Dagli enti ecclesiastici agli enti religiosi: la prospettiva economico-aziendale ed il bilancio
1.1 Dall’ente ecclesiastico all’ente religioso: la modifica nominale nel Codice del Terzo Settore e la compliance contabile
1.2 Le condizioni per l’accesso al regime contabile del terzo settore
1.2.1 Le attività di interesse generale e le risorse
1.2.2 La finalità non lucrativa
1.2.3 Lo svolgimento di attività diverse: ammissibilità
1.2.4 Il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione: l’utilità della contabilità separata
1.2.5 L’obbligo di devoluzione del patrimonio e le implicazioni contabili
1.2.6 Le novità IVA
2. Il bilancio dei “rami” ETS/IS degli enti religiosi
2.1 Gli obblighi contabili in capo al “ramo” ETS/IS
2.2 Lo schema ed il Modello del bilancio d’esercizio: la distinzione tra “rami non piccoli” e “rami piccoli”
2.2.1 Alcune considerazioni sul passaggio di regime da ente piccolo a non piccolo e viceversa
2.3 Lo schema di Stato Patrimoniale: il Modello A)
2.4 Il rendiconto gestionale: il Modello B)
2.4.1 L’attività volontaristica, il peso dei costi e proventi figurativi nel “ramo” ETS
2.4.2 Il rendiconto per cassa: Modello D)
2.5 La relazione di missione: Modello C)
2.5.1 Il principio di rilevanza delle informazioni nella relazione di missione
2.5.2 L’identikit del ramo religioso ETS
2.5.3 Le informazioni patrimoniali-finanziarie
2.5.4 Le informazioni su impegni e reinvestimento fondi ................................................................ 183
2.5.5 Le informazioni sul funzionamento sociale
2.5.6 L’andamento economico ed il raggiungimento dello scopo sociale
2.6 La raccolta fondi
2.7 Gli enti religiosi non civilmente riconosciuti: la convenienza o l’ opportunità di far parte del Terzo Settore
3. Costituzione del ramo o operazione di trasformazione: profili contabili, il patrimonio. Esempi.
3.1 La costituzione del ramo ETS: il “patrimonio destinato” nella prospettiva economico-aziendale
3.1.1 Disciplina del “patrimonio destinato”: dubbi interpretativi ed applicativi
3.1.2 L’individuazione dei beni
3.2 La (non) commercialità dell’attività e del “ramo” ETS
3.2.1 Il test
3.2.2 La natura del “ramo ETS”
3.3 Case study : la costituzione di un “ramo ETS”
3.4 L’ipotesi del “ramo ONLUS” di un ente religioso che assume la veste di “ramo ETS”
3.5 Case study: il “ramo ONLUS” che si trasforma in “ramo” ETS. La verifica della natura del “ramo”
3.6 Il “ramo ETS” diviene “ramo IS”
3.7 La costituzione del “ramo ETS” e convenienza ad aggregarsi con altri “rami”
3.8 Case study: “La Diocesi per il Territorio”, dall’ONLUS al “ramo ETS”
Bibliografia
Profili giuridici della Direttiva sulla sostenibilità aziendale.
Dalla Responsabilità Sociale delle Imprese alla Rendicontazione: un'analisi del quadro giuridico attraverso il Codice Civile, il Diritto dell'Impresa e il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
eBook in pdf di 99 pagine.
Questo volume rappresenta una guida essenziale per comprendere il complesso quadro giuridico della sostenibilità, con un'attenzione particolare alle implicazioni del Codice Civile, del Diritto dell'Impresa e del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
La "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) è un chiaro segnale dell'impegno dell'Unione Europea per promuovere lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale delle imprese. Questo impegno si basa sulla necessità di affrontare sfide globali come i cambiamenti climatici, i conflitti, la povertà e la pandemia, riconoscendo il ruolo cruciale delle imprese nel trovare un equilibrio tra crescita economica, coesione sociale e tutela ambientale.
L'eBook esplora il concetto di "valore" nelle imprese moderne, andando oltre la semplice massimizzazione del profitto per includere obiettivi di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Questo implica un'evoluzione nella governance aziendale e una nuova visione del rapporto tra imprese, fiscalità e sistema finanziario, tutti orientati verso la sostenibilità.
La "Corporate Sustainability Reporting Directive" rappresenta una svolta epocale, introducendo obblighi giuridici per le imprese riguardo alla rendicontazione di sostenibilità e l'uso di standard di reporting europei. Questa direttiva obbliga le aziende a trasformarsi in imprese sostenibili per mantenere la competitività e l'accesso ai finanziamenti.
Contenuto dell'eBook:
L'eBook è rivolto non solo ai professionisti del diritto e agli esperti di sostenibilità, ma anche a imprenditori, dirigenti aziendali, consulenti e a chiunque sia interessato a comprendere le nuove sfide e opportunità legate alla sostenibilità aziendale.
Introduzione
1. La Corporate Sustainability Reporting Directive: il quadro di riferimento
1.1 Lo Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: brevi cenni
1.1.1 Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: evoluzione a livello internazionale e caratteristiche dei principi contenuti nei documenti/atti internazionali
1.1.2 Sviluppo Sostenibile: evoluzione a livello europeo
1.2 Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: Responsabilità Sociale delle Imprese e nuovo “concetto” di impresa e “fare impresa”
1.2.1 La “nuova” cultura d’impresa
1.2.2 La Responsabilità Sociale d’Impresa: i profili regolatori di matrice europea
1.2.3 La Responsabilità Sociale d’Impresa: i profili regolatori di matrice nazionale
1.2.4 Le norme tecniche: brevi cenni
1.3 Dalla CSR ai fattori ESG
1.3.1 Gli ESG: brevi considerazioni anche in ordine al ruolo della finanza
2. Dalla NFRD alla CSRD: sintetici cenni
3. La CSRD: i soggetti obbligati e adempimenti conseguenti
3.1 Adempimenti conseguenti: Relazione sulla Gestione e Rendicontazione di Sostenibilità
4. I principi di rendicontazione: il principio della doppia materialità
4.1 Gli ESRS: l’approccio adottato e l’architettura
4.2 Gli ESRS ed il principio di doppia materialità
4.3 I principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese
5. Rendicontazione di Sostenibilità e supply chain
5.1 La catena del valore o anche filiera sostenibile
5.2 La catena del valore e la CSRD
5.3 La catena del valore ed il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772
5.4 La catena del valore, la Direttiva CSDDD e le PMI (non quotate)
6. Rendicontazione di sostenibilità e assurance
7. La CSRD e la Tassonomia
8. La CSRD e l’Impresa Sostenibile
8.1 Profili europei
8.2 Profili nazionali
8.3 L’Impresa Sostenibile
9. La CSRD: gli impatti sugli Organi Sociali
9.1 CSRD e gli Organi sociali: profili generali
9.1.1 L’impatto della CSRD in tema di sostenibilità dell’Organo Amministrativo
9.2. CSRD e gli Organi sociali: profili operativi
10. Dalla CSRD al Codice Civile fino al Codice della Crisi d’Impresa
10.1 Il nuovo art. 2086 c.c. e la Sostenibilità
10.2 La Sostenibilità e la responsabilità sociale della crisi d’impresa
11. La fiscalità come fattore di sostenibilità ESG
Bibliografia – Letteratura menzionata
Riferimenti normativi, regolamentari ed internazionali
Sitografia
Giurisprudenza
Abbreviazioni ed acronimi
Guida alle locazioni Brevi dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e aggiornato alla circolare AdE n.10 del 10.05.2024.
eBook in pdf di 52 pagine.
Sarà operativo da settembre il CIN, Codice Identificativo Nazionale delle strutture turistiche destinato a sostituire i codici rilasciati a livello comunale e regionale. Multe salate e controlli fiscali per chi pubblicizza le locazioni brevi senza esporre il bollino. A partire dal 1° gennaio di quest’anno l’aliquota della cedolare secca al 21 per cento è riconosciuta per uno solo immobile, mentre passa al 26 per cento dal secondo in poi, con la possibilità per il contribuente di scegliere, anno per anno, su quale immobile applicare la tassazione più conveniente. Gli intermediari in qualità di sostituti d’imposta, invece, sono tenuti ad applicare la cedolare a titolo di acconto sempre con aliquota al 21 per cento.
Nell'ebook tutto quello che occorre sapere per offrire il proprio immobile sul mercato, dalla documentazione necessaria all'avvio dell'attività ai calcoli di convenienza per la cedolare, e le regole per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
In appendice un fac-simile di contratto da utilizzare nel caso in cui non ci si avvalga di portali on line o altri intermediari con la formula delle locazioni brevi.
Premessa
1. Le regole degli affitti brevi
1.1 Immobili e caratteristiche dei contratti
1.2 Solo persone fisiche senza partita IVA
1.3 Locatore anche non proprietario
1.4 Obblighi e responsabilità
1.5 Titolarità e gestione
1.6 I compiti del co-host
1.7 Il servizio offerto da Airbnb
1.8 Gli obblighi di comunicazione alle Entrate
1.9 Giorni di locazione e guadagni
2. L'avvio dell'attività
2.1 La comunicazione per l'avvio dell'attività
2.2 Verifiche negli immobili da parte dalla polizia locale
2.3 Numero massimo di appartamenti fuori dall'attività imprenditoriale
3. Il CIN
3.1 Codice nazionale e codici locali
3.2 La richiesta del CIN
3.3 Bollino e sanzioni
3.4 Verifiche fiscali per chi è senza CIN
4. Comunicazione dati ospiti e tassa di soggiorno
4.1 La comunicazione dei dati degli ospiti
4.2 Termini e sanzioni
4.3 Le comunicazioni a fini statistici
4.4. La tassa di soggiorno
4.5 Tassa di soggiorno e portali
5. Il contratto per la locazione breve
5.1 Regole di base
5.2 Contratti tramite portali di intermediazione
5.3 Contratti senza intermediazione
6. La cedolare secca
6.1 Cedolare solo per i soggetti IRPEF
6.2 Interessati anche i locatori non proprietari
6.3 Cedolare come opzione
6.4 Aliquote variabili in base al numero degli immobili
6.5 Ritenuta a titolo di acconto sempre con aliquota al 21 per cento
6.6 La base imponibile
6.7 I calcoli di convenienza
7. Compilazione dichiarazione e pagamento imposte
7.1 La dichiarazione del proprietario
7.2 I quadri da compilare nel modello 730
7.3 La compilazione del quadro RB del modello Redditi
7.4 La dichiarazione del comodatario
7.5 Il quadro RL del modello Redditi
7.6 Termini e modalità di pagamento
Appendice normativa
Formulario .................................................................................................................................... 50
Una panoramica sugli obblighi di locatore e conduttore, l’analisi delle diverse tipologie di contratto, le regole della cedolare, alla luce della sentenza della Cassazione n.12395 del 7 maggio 2024, con i relativi calcoli sulla convenienza.
eBook in pdf di 67 pagine.
Possibilità di optare per la cedolare secca per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, compresi i contratti per uso foresteria, stipulati da imprese e professionisti in favore di propri dipendenti. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 12395 del 7 maggio 2024, risolvendo in via definitiva un contenzioso iniziato nel 2011. Diventa quindi possibile affittare il proprio appartamento con contratti per i quali sono liberamente concordabili tutte le clausole, compresa la durata, senza alcun vincolo di legge.
Nell’ebook tutte le novità insieme ad una panoramica sugli obblighi di locatore e conduttore, l’analisi delle diverse tipologie di contratto, le regole per l’applicazione della cedolare secca con i relativi calcoli sulla convenienza.
Premessa
1. Le regole di base del contratto di locazione
1.1 Definizione figure contrattuali
1.2 Gli obblighi del locatore
1.3 Gli obblighi del conduttore
1.3.1 Migliorie e addizioni
1.4 Sublocazione e cessione
1.5 Termine del contratto
1.6 In caso di vendita
1.7 Le clausole di legge per i contratti abitativi
1.8 Il contratto ad uso foresteria
1.8.1 I contenuti del contratto
2. La legge sulle locazioni abitative
2.1 Contratti liberi e contratti concordati
2.2 Immobili esclusi dalle norme generali
2.3 La convenzione nazionale per i contratti concordati
2.4 Le agevolazioni fiscali per i proprietari
2.5 Le clausole contrarie alla legge
2.6 Il rinnovo obbligatorio alla prima scadenza
2.7 La disdetta alla seconda scadenza
3. Le spese accessorie
3.1 La tabella ministeriale
3.2 I rapporti tra conduttore e condominio
4. La scelta del contratto
4.1 Contratti liberi
4.2 Le regole di base per i contratti concordati
4.3 Vantaggi fiscali
4.4 I contratti con durata tre anni più due
4.5 I contratti transitori
4.5.1 Canone e clausole specifiche
4.6 I contratti per gli studenti fuori sede
5. La cedolare secca
5.1 Regole e requisiti degli immobili
5.2 Le aliquote
5.3 Cedolare valida per tutta la durata del contratto
5.4 Un solo regime per più contratti sullo stesso immobile
5.5 Le modalità di pagamento
5.6 Come verificare la convenienza
6. La registrazione del contratto
6.1 L’obbligo di registrazione
6.2 La compilazione del Modello RLI
6.3 Adempimenti successivi
6.4 Subentro
6.5 Ammontare del contratto
6.6 I dati di chi presenta il modello
6.7 Conduttori e locatori
6.8 L’opzione per la cedolare
7. Le agevolazioni fiscali per gli inquilini
7.1 Detrazioni in cifra fissa per la locazione della prima casa
7.2 I contratti condivisi
7.3 Dipendenti che trasferiscono la residenza fuori regione per motivi di lavoro
7.4 La detrazione per studenti fuori sede
7.5 Bonus affitto giovani under 31
7.5.1 Il requisito anagrafico
Appendice Normativa
Codice Civile – Libro IV, Titolo III, Capo VI- Della locazione (estratto)
LEGGE 9 dicembre 1998 , n. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (estratto)