La relazione al bilancio
La relazione deve essere costituita:
1) da tre paragrafi nel caso di giudizio positivo senza rilievi e senza richiami di informativa nei bilanci redatti in forma abbreviata (privi cioè di relazione sulla gestione, tipicamente nei bilanci redatti in forma semplificata);
2) da quattro paragrafi nel caso di giudizio positivo senza rilievi e senza richiami di informativa ma con giudizio di coerenza circa la relazione sulla gestione (bilancio in forma ordinaria);
3) da cinque paragrafi nei giudizi positivi ma con rilievi, negativi o nelle situazioni di impossibilità di esprimere un giudizio o nel caso di giudizi positivi con richiami di informativa e/o giudizio di coerenza circa la relazione sulla gestione;
4) da sei paragrafi nel caso di giudizi con rilievi, negativi o nei casi di impossibilità di esprimere il parere, richiami di informativa e giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione.