Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale
Nel caso in cui gli amministratori omettano l’adozione di opportuni provvedimenti, il Collegio sindacale può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.
Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il Collegio sindacale:
• può convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo amministrativo – per informarla sia dell’inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella Norma 5.7. L’assemblea adeguatamente informata dal Collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi ovvero deliberare la revoca degli amministratori;
• qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità può presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., secondo quanto previsto dalla Norma 6.3.