Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari
La norma 2.2 sul funzionamento del collegio sindacale afferma che, esclusivamente nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, ciascun sindaco può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e i quali possono essere esclusivamente soggetti legati al sindaco da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato.