Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione tributaria n. 24054 del 12 Novembre 2014
La S.C. nella sentenza n. 24054 del 12 novembre 2014, fissa un importante principio di diritto, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, nell’ambito del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86 in base all'inequivoco significato del termine "corrispettivo", occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene, come per l'imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell'imposta da applicare. Ne consegue, in presenza di contabilità formalmente regolare, che per procedere all'accertamento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), - consentito se le scritture risultino affette da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere in parola, le valutazioni effettuate dall'U.T.E. non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
- VALORE DI MERCATO, AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE II.DD.
- LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA