Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione tributaria n. 22265 del 21 Ottobre 2014
In tema di accertamento induttivo, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39. A ribadirlo la Corte di Cassazione che con Ordinanza 21 ottobre 2014, n. 22265 ha cassato, rinviando la causa alla CTR dell’Emilia Romagna, una sentenza della CTC di Bologna che ha annullato la rettifica di tipo induttivo operata dal Fisco. A parere dei giudici, infatti, tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. e ss., vanno annoverati tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, inclusa la "contabilità in nero", che per il suo valore probatorio, legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
- Contabilita’ parallela e documentazione extracontabile : rilevanza probatoria
- L'ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA