L’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata
La legge n. 35/2012 di conversione del decreto legge n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha puntualizzato che nelle Srl, se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Pertanto, in mancanza di una previsione statutaria in merito, l’organo di controllo è monocratico.
Nelle Srl le modificazioni riguardano sia le funzioni che la numerosità dei componenti dell’organo di controllo. Viene disposto che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Infatti, anche nei casi di nomina dell’organo di controllo previsti dall’art. 2477 commi 2 e 3, può essere nominato in alternativa il revisore legale dei conti. Ne consegue che, nell’ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo, è alla società medesima che spetta la facoltà di scegliere se nominare un organo di controllo che svolga le funzioni sindaco con annesse funzioni di revisione legale dei conti, oppure, se nominare esclusivamente un revisore.