Commento alla Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 1715 del 28 Gennaio 2014
In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma della L. n. 300 del 1970 art. 18 commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione. Questo il contenuto della Ordinanza della Corte di Cassazione civile , sezione lavoro, n. 1715 del 28 Gennaio 2014.