Commento alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 26150 del 21 Novembre 2013
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 4, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, impedendo o ostacolando la verifica dei redditi prodotti da parte dell'Ufficio, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate e legittimo l'accertamento induttivo. Questo il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione civile, V sezione tributaria, n. 26150 del 21 Novembre 2013.