Assegnazione agevolata beni ai soci
La Circolare del Giorno n. 32 del 18.02.2016
La Legge di stabilità 2016 ha riproposto la possibilità, per le società di persone e di capitali, di assegnare ai soci i beni dell’impresa entro il 30/09/2016 con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP pari all’8% o al 10,5% per le società di comodo.
In particolare, l’assegnazione riguarda gli immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) ovvero i beni mobili iscritti in Pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L’assegnazione va effettuata a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30/09/2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30/01/2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2015.
Va evidenziato, poi, che:
- per la determinazione delle plusvalenze (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
- le riserve in sospensione annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
- l’imposta sostitutiva va assolta per il 60% entro il 30/11/2016, e per il restante 40% non oltre il 16/06/2017. È, in ogni caso, possibile utilizzare in compensazione (nel modello F24) altri tributi e contributi per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Indice
- Premessa
- Ambito applicativo dell’agevolazione
- Tassazione della società
- Tassazione in capo ai soci
- Iva e imposte indirette
- Adempimenti