Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16524 del 6 agosto 2015 "Condotta extralavorativa illecita e licenziamento individuale"
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario. Nondimeno, è pur sempre necessario che si tratti di comportamenti che, per la loro gravità, siano suscettibili di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro perché idonei, per le concrete modalità con cui si manifestano, ad arrecare un pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (confermato, nella specie, il licenziamento di un lavoratore trovato in possesso di 200 gr. di hashish in considerazione della lesione del rapporto fiduciario tra dipendente e lavoratore).
Indice
"Condotta extralavorativa illecita e licenziamento individuale" Cassazione lavoro n.16524/2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Giusta causa di licenziamento e licenziamento disciplinare: nozione
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA