Commento alla ordinanza della Corte di Cassazione 18296 del 17.9.2015 "Appello: per la valida costituzione avviso di spedizione o di ricevimento?"
Appello: per la valida costituzione avviso di spedizione o avviso di ricevimento? Cassazione civile - Ordinanza n. 18296 del 17 Settembre 2015 (PDF - 8 PAGINE)
Non costituisce motivo d'inammissibilità, ex artt. 53 e 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione, in quanto anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, con la conseguenza che il relativo deposito deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente. Cio' anche in considerazione del principio, di recente ribadito, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria adìta, decorre dalla data della ricezione dell'atto da parte del destinatario e non da quella di spedizione.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Ricorso tributario e appello notificato tramite posta: decorrenza del termine e orientamenti giurisprudenziali .
2. Deposito di fotocopia della ricevuta di spedizione postale: il deposito dell'avviso di ricevimento è equipollente?
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA