Commento alla Cassazione lavoro n. 15 del 4.1.2016: "Diritto alla pensione del professionista e ricongiunzione dei contributi"
Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 15 del 04 gennaio 2016 :"Diritto alla pensione del professionista e ricongiunzione dei contributi" (PDF - 8 pagine)
Il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, il quale, già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti, abbia cessato detta iscrizione per avvenuta cancellazione dall'albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'Inps, effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 45/1990, senza che sia richiesto il raggiungimento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal comma 4 dello stesso articolo.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Ricongiunzione dei periodi contributivi
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA