Commento all'ordinanza della Corte di Cassazione del 15.9.2015 n. 18122: "Imposta di registro per cessione di azienda: responsabilità del cessionario"
In tema di imposta di registro, nel caso di contestuale cessione delle quote di società di persone, ciascuna di esse è tenuta al pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 21, comma 1°, del D.P.R. n. 131 del 1986, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del comma 2° dell'art. 21, ad un'unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all'effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell'art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci.
Indice
"Imposta di registro per cessione di azienda: responsabilità del cessionario" Ord. Cassazione 18122/2015 (PDF - 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Cessione d'azienda: confini della responsabilità tributaria
2. Un precedente importante: Cassazione, ordinanza n. 3300 del 2015
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA