La fiscalità degli enti del Terzo Settore dal 01.01.2026 - La Circolare del Giorno n. 50 del 25.02.2026
L'art. 8 del D.L. 84/2025, convertito in Legge 108/2025, porta a compimento la riforma fiscale del Terzo Settore, dando attuazione al Titolo X del D.Lgs 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”), a seguito del parere positivo espresso dalla Commissione Europea mediante comfort letter. Le disposizioni fiscali hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, quindi dal 01.01.2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare.
Continua ad avere rilevanza ai fini delle imposte sui redditi la distinzione tra commercialità e non commercialità delle attività istituzionali dell'ente; tuttavia tale distinzione, diversamente da quanto previsto dal regime generale del TUIR (art. 73), si fonda su specifici criteri oggettivi di non commercialità disciplinati dall'art. 79 del “Codice del Terzo Settore”, il quale prevede agevolazioni fiscali riservate esclusivamente agli enti iscritti al RUNTS.
Un tema centrale della Riforma fiscale riguarda l'abrogazione della disciplina delle ONLUS e la gestione della transizione a ETS che garantisce la continuità operativa e fiscale degli enti interessati.
Indice
- Premessa
- Riforma del terzo settore: quadro sinottico
- Non commercialità dell’attività dell’ente ai fini IRES: criteri oggettivi art. 79 del CTS
- Attività agevolate ODV, APS, SMS
- Esenzione Ires Immobili. Tavola riepilogativa
- Abrogazione della disciplina ONLUS: continuità fiscale e retroattività, termine perentorio 31.03.2026