Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3156 del 17 Febbraio 2015 " Nullo il riclassamento castastale se la motivazione manca"
E’ illegittimo il riclassamento catastale che non indica gli elementi necessari per giustificare le ragioni della variazione. A ricordarlo la Suprema Corte che, con la sentenza n. 3156 del 17 febbraio 2015, in linea con un orientamento ormai consolidato, ha sentenziato che l’atto con cui l’Agenzia del Territorio (ora accorpata in quella delle Entrate) attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento, diversamente l’atto è nullo. A giudizio della Corte, la motivazione dell'atto di revisione del classamento catastale non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del Territorio ma deve specificare, a pena di nullità, sia le ragioni giuridiche sia i presupposti di fatto della modifica.
Indice
Cassazione civile Sentenza n. 3156 del 17 febbraio 2015 "Nullo il riclassamento castastale se la motivazione manca" (PDF- 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. L'atto di formalizzazione delle pretesta tributaria e obbligo di motivazione: riferimenti normativi
2. Obbligo di motivazione dell'atto di riclassamento catastale
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA