Dichiarazioni integrative e sanzioni applicabili - La Circolare del Giorno n. 273 del 18.12.2024
Le dichiarazioni fiscali assumono la configurazione di integrative qualora, dopo l’originario invio da parte dei contribuenti (entro la scadenza normativamente prevista o nei successivi 90 giorni), le stesse vengano nuovamente trasmesse.
Inoltre, a seconda del fatto che il successivo modello dichiarativo presenti:
- una minore o maggiore imposta a debito, oppure
- un maggiore o minor credito,
rispetto a quanto dichiarato inizialmente, fa sì che le integrative risultino a favore o a sfavore. Circostanza da cui derivano conseguenze diverse in capo ai dichiaranti, in particolare a livello sanzionatorio.
Indice
- Premessa
- Le dichiarazioni integrative in generale
- Integrative a favore e a sfavore
- Aspetti dichiarativi
- Integrative per errori contabili: deroga all’utilizzo postergato del credito da “integrativa ultrannuale”
- Sanzioni applicabili – integrativa a sfavore
- Integrativa a favore
- Il caso della dichiarazione “integrativa tardiva” e i risvolti sanzionatori