Sentenza Cassazione civile del 24.03.2014 n. 6871
La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., primo comma (come modificato dall'art. 86 del D. Lgs. 51/1998), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 51/1998 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.