Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Il Ministero delle Finanze, con circ. 19 giugno 2014, n. 20, ha fornito informazioni sulla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 10 luglio 2014. L’art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2014, è risultata pari all’1,1 per cento. In relazione alla suindicata rivalutazione sì fa presente che l’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 27.12.2006, n.296, con circolare n.76 dell’11.06.2014, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2013, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. Tali tabelle, allegate anche alla presente circolare unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno sono rese disponibili esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle Finanze al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/. Con l’occasione si ribadisce che, con l’istituzione delI'IMU nell’anno 2012, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod.730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico.