Sentenza Cassazione civile del 09.04.2014 n. 8398
In tema di disciplina della immigrazione, l'inserimento del minore, figlio di straniero regolarmente soggiornante in Italia, nel permesso di soggiorno di quest'ultimo, pur non presupponendo necessariamente l'espletamento della procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma primo, lettera b), e commi 7,8 e 9, in considerazione del superiore interesse del minore, che, in ragione delle condizioni di affidamento all'estero e della tenera età, non possa attendere in madrepatria l'esito di detta procedura, richiede, tuttavia, la regolare presenza del minore nello Stato accanto al genitore, e, cioè, postula che il minore non sia stato introdotto clandestinamente nel territorio nazionale, ma previo rilascio del visto di ingresso, che non deve essere confuso con un mero visto di transito.