Sentenza Cassazione civile del 18.03.2014 n. 6230
In tema di rapporto di lavoro giornalistico e, in particolare, all'attività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell'art. 2095 c.c. va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo, ed è perciò caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l'editore si sia riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione, e non incidendo tali direttive sulle attribuzioni, proprie di un dirigente, del governo complessivo dell'azienda e della scelta dei mezzi produttivi di questa.