Sentenza Corte Cost. del 04.06.2014 n. 158
La Corte cost. dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui si prevede che «i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 102 e 111 Cost., per violazione dell'art. 6 della predetta Convenzione, e agli artt. 24, 97 e 38, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lucera, con l'ordinanza indicata in epigrafe.