Sentenza Cassazione civile del 05.06.2014 n. 12631
In tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del D.P.R. 602/1973, configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.