Sentenza Cassazione civile del 15.07.2014 n. 16142
In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120, secondo comma c.c., la base di calcolo, di regola da determinare in relazione al criterio di omnicomprensività della retribuzione, è derogabile dalla contrattazione collettiva. Sicché, in base all'art. 41 CCNL Autotrasporto 13 giugno 2000 e alle disposizioni del Contratto collettivo aziendale 18 giugno 1997 Arcese Trasporti s.p.a., pure tenuto conto della presunzione legale di coesistenza in pari misura nell'indennità di trasferta di una parte remunerativa e di una restitutoria posta dall'art. 12 legge n. 153/1969, il giudice di merito deve accertare se e per quale parte, valutate le particolari modalità di prestazione dell'attività lavorativa nell'impresa e di sua corresponsione, l'indennità di trasferta costituisca aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto (per cui il relativo compenso non sia un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione) e debba pertanto essere o meno inclusa, per la suddetta parte, nella base di calcolo del T.f.r., a norma dell'art. 2120, secondo comma c.c.