Nella risposta è chiaro che la DSU già presentata resta valida ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma (Titoli di Stato, Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e libretti di risparmio). Quindi il sistema non agisce in automatico. Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati. Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.
Inps risponde