Agevolazione prima casa anche con riacquisto a titolo gratuito
La Circolare del Giorno n. 176 del 18.09.2015
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E/2015, ha fornito un chiarimento molto importante in materia di agevolazione prima casa, ribaltando l'orientamento assunto finora.
Per chi acquista una prima casa sono previste una serie di agevolazioni fiscali, condizionate al rispetto di determinati requisiti. Tra questi vi è l'obbligo di non cedere l'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto. In caso di cessione infraquinquennale c'è la possibilità di non perdere i benefici fiscali se il contribuente acquista un altro immobile, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa.
Con precedenti documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che solo l'acquisto a titolo oneroso di un altro immobile, entro un anno dalla cessione della "prima casa", poteva bloccare la perdita delle agevolazioni fiscali.
Con la risoluzione 49/E/2015, invece, afferma che anche l'acquisto a titolo gratuito salva i benefici.
In questo modo l'Agenzia delle Entrate si uniforma all'orientamento espresso più volte dalla Corte di Cassazione, e invita gli Uffici ad abbandonare i contenziosi basati sulla prassi precedente, ormai obsoleta.
Indice
- Premessa
- Il concetto di prima casa e le agevolazioni fiscali
- L'efficacia dell'acquisto gratuito secondo la giurisprudenza
- Il nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate