Commento alla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 22321 del 30 Settembre 2013
In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità fra il fatto addebitato ed il recesso, va preso in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento da parte del lavoratore, in quanto sintomatica di un atteggiamento generale del dipendente rispetto agli obblighi assunti verso il proprio datore di lavoro. Questa la decisione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 22321 del 30 Settembre 2013.