Commento all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13824 del 1° Agosto 2012
In tema di accertamento tributario, per l’avvio della procedura di accertamento, il fatto che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore non sia una grave incongruenza, ex art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e ex legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, non è rilevante considerando il principio della capacità contributiva e l’art. 10, comma l, della legge 8 maggio 1998, n. 146 che richiamando art. 62 -sexies cit, non riporta, come requisito, quello della gravità dello scostamento. Questo quanto affermato dalla Corte di CasSazione nell'Ordinanza n. 13824 del 1 Agosto 2012.