Commento alla Ordinanza della Corte di Cassazione VI sezione Lavoro n. 4837 del 26 Febbraio 2013
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, VI sezione lavoro nella sentenza n. 4837 del 26 Febbraio 2013.