Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17250 del 12 Luglio 2013
La Suprema Corte considera che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e relativamente alla determinazione del reddito di impresa, la norma dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, valuta ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, tranne che il contribuente non provi la registrazione dei versamenti in contabilità e che con i prelevamenti si siano pagati fornitori. L’onere della prova per il contribuente non può essere assolto con l’uso di presunzioni come la semplice indicazione dei beneficiari dei prelievi . Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazine con la sentenza n. 17250del 12 Luglio 2013.