Commento alla Cassazione lavoro n. 4423 del 7 marzo 2016 :"Trasferimento e affitto di azienda: art. 2112 c.c."
Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 4423 del 7 marzo 2016 - COMMENTO: "Trasferimento e affitto di azienda: art. 2112 c.c." (PDF - 8 pagine)
L’art. 2112 cc., nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sia nel caso di restituzione dell'azienda da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto, sia nel caso di nuova azienda costituita dal conduttore di bene immobile, atteso che in ogni ipotesi di ritrasferimento, per la norma citata il concedente è corresponsabile per tutti i debiti dell'affittuario verso i dipendenti correlati al rapporto di lavoro, ivi incluso quello attinente al regolare versamento dei contributi assicurativi o al risarcimento del danno conseguente all'omessa o irregolare contribuzione..
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Affitto d’azienda, locazione di immobile e trasferimento d’azienda: differenze
2. Trasferimento d’azienda: effetti ed orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA