Acquiescenza, lieve inadempimento tributario e decadenza dai benefici: Commento alla Cassazione n. 9176 del 6 maggio 2016
Cassazione Civile Sentenza n. 9176 del 6 maggio 2016
L’art. 15-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 3, d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159, vigente dal 22 ottobre 2015, non è applicabile retroattivamente. Inoltre la fattispecie di “lieve inadempimento” introdotta dal citato art. 15-ter, terzo comma esclude la decadenza dalla rateazione se ricorrono le condizioni ivi previste: tale beneficio è esteso anche ai casi di versamento in unico soluzione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8, d. lgs. n. 218 del 1997, oppure in seguito della ricezione degli avvisi bonari ai sensi degli artt. 2 e 3, d. lgs. n. 462 del 1997. Per contro, la fattispecie non si applica alla perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni qualora il contribuente non abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle sanzioni in misura ridotta entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione dell'atto impositivo.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Il c.d. “lieve inadempimento” e la decadenza dai benefici in sede tributaria
2. La sentenza annotata
2.1. Brevi riflessioni a margine della pronuncia
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA