Illegittimo il licenziamento per offese all’amministratore su un gruppo Facebook - Commento alla ordinanza di Cassazione n.21965 del 10.9.2018
Cass. civ., sez. VI lavoro Ordinanza n. 21965 del 10 Settembre 2018 - COMMENTO (PDF - 10 pagine)
L'esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata , alle newsgroup o alle chat private, come la chat di un gruppo Facebook. I messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale ( esclusa, nella specie, la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che nella chat sindacale su Facebook aveva offeso l'amministratore delegato).
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento giusta causa: nozione
2. Facebook e licenziamento
2.1 Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA