"Organizzazioni di tendenza, licenziamento e art. 18 L. 300/1970" Commento alla Cassazione lavoro n. 18581 del 22.9.2016
Cassazione civile sezione lavoro Sentenza n. 18581 del 22 Settembre 2016 COMMENTO (PDF - 10 pagine)
In tema di licenziamento, ai fini dell'applicabilità della speciale deroga al regime generale della tutela reale prevista dall'art. 4 della l. 108/1990 in favore delle associazioni di tendenza, non è sufficiente la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazione di tendenza indicate dalla norma, essendo necessarie la mancanza di scopo di lucro e la mancanza di un'organizzazione imprenditoriale, identificabile, quest'ultima, laddove l'attività dell'organizzazione sia strutturata a guisa di impresa, secondo criteri di economicità. Ne consegue che il datore di lavoro, il quale invochi siffatta deroga e, dunque, l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 18 della l. 300/1970, deve provare non solo di svolgere una delle attività elencate nel predetto art. 4 ma anche che tale attività è esercitata senza fini di lucro e non secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Organizzazioni di tendenza e licenziamento prima del Jobs Act
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA