Accertamento registro e imposte dirette Commento all' Ordinanza di cassazione n. 1823 del 24 Gennaio 2017
Cassazione civile - Ordinanza n. 1823 del 24 Gennaio 2017
Per le cessioni d’immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini IRPEF non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale. Lo stabilisce l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, che, in quanto norma interpretativa, è applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Accertamento imposta di registro :effetti sul settore delle imposte dirette
2. Orientamenti giurisprudenziali pro Agenzia
2.2 Gli orientamenti pro contribuente
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA