Il tirocinante è esente da IRAP - Commento alla sentenza di Cassazione n. 6673 del 15 marzo 2017
Cassazione Civile - Sentenza n.6673 del 15 marzo 2017
Il tirocinio in sè considerato comporta lo svolgimento di un'attività sotto la direzione e comunque la supervisione di un dominus, circostanza sufficiente ad escludere l'autonomia dell'organizzazione del lavoro professionale ai fini Irap. Il requisito della "attività autonomamente organizzata", di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, ricorre infatti: "quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse". A chiarirlo la Suprema Corte con sentenza n. 6673, pubblicata lo scorso 15 marzo.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. IRAP e 'irrilevanza delle spese
2. L’irrilevanza del reddito ai fini IRAP Rassegna giurisprudenziale
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA